Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 le imprese e/0 i cittadini che intendono svolgere attività di trasporto animali, devono presentare specifiche istanze autorizzative, in base alla tipologia di trasporto effettuato.
ELENCO MODULISTICA approvata da R.L. con Decreto n 17842 del 05/12/2022
- Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 o come operatore diverso da quello del settore primario che trasporta conto proprio animali per distanze inferiori ai 65 km
- Autodichiarazione della registrazione come trasportatore “conto proprio” di equidi
- Trasportatore, istanza di autorizzazione VIAGGI fino a 8 ore (12 ore se in Italia) Reg. (CE) 1/2005 trasportatore istanza autorizzazione tipo 1, viaggi fino a 8 – 12 ore
- Autocertificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore
- Trasportatore, istanza di autorizzazione per LUNGHI VIAGGI Regolamento (CE) 1/2005, trasportatore istanza autorizzazione Tipo 2, lunghi viaggi
- Istanza di omologazione, ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 per viaggi lunghi
- Verbale accertamento requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi superiori alle 8 ore (omologazione automezzo)
- Rilascio/rinnovo certificato di idoneità per conducenti/guardiani ai sensi del Reg. (CE) n.1/2005.
Il Regolamento (CE) n. 1/2005, all’articolo 4, prevede che per trasportare animali occorre che sia presente, sul mezzo di trasporto, una documentazione che specifichi:
a) origine e proprietà degli animali trasportati,
b) l’identificazione degli stessi,
c) il luogo di partenza,
d) la data e l’ora di partenza
e) il luogo di destinazione,
f) la durata prevista del viaggio.
Tale documento di trasporto (MOD 4 ) deve essere compilato in ogni sua parte dallo speditore e dal trasportatore ognuno per quanto di competenza.
Il trasportatore necessita di autorizzazione rilasciata dall’ATS che è competente sul luogo dove è localizzata la sede legale della ditta.
Si possono richiedere le seguenti tipologie di autorizzazione:
1. per viaggi fino a 8 ore (fino a 12 ore se in Italia) : AUTORIZZAZIONE TIPO 1
2. per viaggi oltre le otto ore (lunghi viaggi) : AUTORIZZAZIONE TIPO 2
Nel caso in cui l’allevatore debba trasportare i propri animali con mezzi propri per viaggi fino a 65 km dalla propria azienda, è prevista la possibilità, di utilizzare una particolare AUTOCERTIFICAZIONE. In questo caso l’allevatore sottoscrive un documento in cui autocertifica di essere produttore primario che trasporta i propri animali e che il mezzo utilizzato per il trasporto è di proprietà e possiede i requisiti minimi per garantire il benessere degli animali trasportati.
Tale autocertificazione, il cui modello deve essere richiesto ai punti erogativi territoriali dei Distretti Veterinari, viene inviata al Dipartimento Veterinario/Area coordinamento territoriale Valcamonica dell’ATS, a cui spetta la protocollazione ed il rilascio di un documento riportante tutti i dati dell’autocertificazione e la dichiarazione di avvenuta registrazione in SIVI della nuova attività svolta dall’OSA.
Per trasporto di EQUIDI a scopo amatoriale e senza fini di lucro il proprietario/detentore degli animali regolarizza la sua attività sottoscrivendo un documento in cui autocertifica di trasportare i propri animali senza fini di lucro e che il mezzo utilizzato per il trasporto possiede i requisiti minimi per garantire il benessere degli animali trasportati.
Tale autocertificazione viene inviata al Dipartimento veterinario/Area coordinamento territoriale Valcamonica dell’ATS che provvede alla protocollazione e al rilascio di un documento riportante tutti i dati dell’autocertificazione e la dichiarazione di avvenuta registrazione in SIVI della nuova attività svolta dall’OSA
Il sopracitato Regolamento non trova applicazione nei seguenti casi:
1. trasporto che non sia in relazione ad attività economica (ad esempio al trasporto di animali da compagnia a seguito del proprietario, di cavalli per finalità non economiche, ecc.);
2. trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un Medico Veterinario (con certificazione veterinaria di accompagnamento).
3. per transumanza stagionale (spostamento verso l’alpeggio).
Aggiornato il 14 Dicembre 2023 da ATS Montagna