MACELLAZIONE DOMICILIARE SUINI ED OVICAPRINI
La macellazione presso il domicilio di privati di suini ed ovicaprini di età inferiore ai 6 mesi è normata dall’art. 13 R.D. del 20/12/1928 n. 3298 e dal D.D.G. 23 ottobre 2012 n. 9405 della Regione Lombardia.
Non è ammessa la macellazione presso il domicilio del privato degli ovi-caprini con età superiore ai 6 mesi e degli animali della specie bovina, dei solipedi (cavallo, asino).
E’ consentita la macellazione a domicilio dei suini per un numero massimo di 4 capi ogni nucleo familiare ed esclusivamente ai soggetti che abbiano allevato l’animale per almeno 30 giorni. Il proprietario che intende macellare deve avvisare il Distretto veterinario con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, concordando luogo e orario.
L’abbattimento deve avvenire previo stordimento ottenuto tramite pistola a proiettile captivo o da altro metodo idoneo applicato esclusivamente da personale competente per l’esecuzione di dette operazioni atte a non causare sofferenza. Il dissanguamento deve avvenire in modo rapido e completo mediante la recisione dei grossi vasi del collo possibilmente su animale sospeso.
Il Distretto veterinario, ricevuta la comunicazione da parte del proprietario degli animali che intende procedere alla macellazione a domicilio per uso familiare, sulla base delle informazioni in proprio possesso e delle priorità stabilite nell’ambito del Piano di Controllo Aziendale, valuta la necessità di procedere alla visita ante-mortem degli animali in allevamento. La visita post-mortem nel caso di macellazione effettuata da “persona formata” viene effettuata a campione.
Il Veterinario Ufficiale nel caso la macellazione non venga praticata da “persona formata”, effettua la visita post-mortem della carcassa e dei visceri degli animali macellati.
In entrambi i casi si deve procedere al prelievo di una parte del muscolo del diaframma pari ad almeno 50 gr. al fine di effettuare l’esame trichinoscopico presso la locale Sezione dell’Istituto Zooprofilattico (IZSLER). Il campione deve essere consegnato al laboratorio entro 24 h dall’avvenuta macellazione attraverso il Distretto veterinario.
E’ fatto divieto di consumare qualsiasi parte dell’animale con esclusione del sangue e del fegato prima della comunicazione dell’esito favorevole da parte del laboratorio. Tuttavia, nel frattempo, le carni possono essere lavorate.
Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare e pertanto è vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti da essa derivati.
La macellazione a domicilio degli ovi-caprini di età inferiore ai 6 mesi è effettuata da “persona formata” ed è riservata agli allevatori registrati nell’Anagrafe Zootecnica e comporta il conferimento al Distretto veterinario del materiale specifico a rischio – MSR.
- Elenco Persone formate Area coordinamento territoriale Valcamonica
- Elenco persone formate area Valtellina e Medio Alto Lario
Aggiornato il 4 Luglio 2018 da ATS Montagna