REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI PER LE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALI E DEI MANGIMI
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 introduce l’obbligo di registrazione dell’attività per tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), mentre il Regolamento (CE) n. 853\2004 prevede il riconoscimento, con assegnazione di Numero di riconoscimento univoco (approval number), per le imprese del settore alimentare che intendono commercializzare i loro prodotti di Origine Animale in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario.
Per ottenere la registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 è sufficiente presentare una SCIA (Segnalazione Certificata inizio Attività ) agli sportelli dei SUAP Comunali competenti per territorio con le modalità telematiche previste.
Sarà poi il SUAP a gestire le pratiche per il dovuto seguito con i vari enti competenti fra cui, per le industrie pertinenti, i diversi Dipartimenti coinvolti dell’ATS.
Per quanto concerne invece il riconoscimento, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, si deve considerare che, sono soggetti allo stesso gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale destinati al consumo umano, oltre a quanto previsto dall’art. 1, par. 2 del suddetto Regolamento relativamente alla produzione di prodotti che contengono alimenti di origine vegetale e trasformati di origine animale, quali:
1. depositi frigoriferi, mercati all’ingrosso ed impianti di riconfezionamento;
2. macelli e centri per la lavorazione della selvaggina;
3. laboratori di sezionamento, impianti per la produzione di carni macinate, preparazioni di carni separate meccanicamente;
4. impianti di trasformazione per la produzione di prodotti a base di carne;
5. impianti per molluschi bivalvi vivi e stabilimenti per la lavorazione di prodotti della pesca;
6. stabilimenti per la lavorazione di latte e prodotti a base di latte;
7. impianti per la lavorazione di uova e ovoprodotti;
8. stabilimenti per la lavorazione di stomaci vesciche ed intestini;
9. impianti per la produzione di grassi animali fusi e ciccioli;
10. stabilimenti di trasformazione di cosce di rane e lumache;
11. stabilimenti che trattano gelatine e collagene;
A partire dal giorno 01/02/2017 tutte le pratiche devono essere presentate presso gli SUAP competenti dove saranno gestite, come sopra già esposto, con modalità telematiche (vedi pagina specifica attinente la semplificazione)..
L’Osa deve:
1- presentare l’ istanza con marca da bollo del valore coerente;
2- compilare il modello in funzione della attività per cui si richiede il riconoscimento;
3- allegare tutta la documentazione richiesta consistente nella seguente:
– Verbale sopralluogo del Dipartimento Veterinario/Area di coordinamento territoriale Valcamonica con parere favorevole riguardo ai requisiti strutturali e igienico sanitari e sulla completezza della documentazione.
– Certificati di iscrizione alla camera di commercio o dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione.
– DUE copie della Planimetria dell’impianto scala 1: 100 dalla quale risulti evidente la localizzazione dei locali, linee di produzione e relativi impianti con destinazione d’uso, rete idrica e scarichi.
– Relazione tecnico -descrittiva dello stabilimento e dei processi e descrizione dei prodotti lavorati, approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti e emissioni in atmosfera.
– Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per le emissioni di atmosfera, smaltimento residui solidi e liquidi , approvvigionamento di acqua potabile.
– 1 marca da bollo del valore prescritto
– Ricevuta del versamento previsto dal tariffario regionale vigente.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato cartaceo, mentre la planimetria dovrà essere accompagnata da una copia su supporto informatico, modalità pdf.
Aggiornato il 25 Novembre 2024 da ATS Montagna