VIAGGGIARE CON ANIMALI CON GLI ANIMALI . RILASCIO DI PASSAPORTO PER L’ESPATRIO E /O L’INTRODUZIONE O REINTRODUZIONE IN ITALIA DI CANI, GATTI E FURETTI AL SEGUITO DI VIAGGIATORI A FINI NON COMMERCIALI
Cani ,i gatti e i furetti per viaggiare al seguito dei loro proprietari attraverso gli stati dell’Unione Europea o per recarsi nei Paesi Terzi devono essere scortati dal PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA .
Cinque è il numero massimo di animali da compagnia che possono essere oggetto di movimentazione a carattere non commerciale.
COSA E’ IL PASSAPORTO EUROPEO
E’ un documento riconosciuto a livello internazionale che identifica in modo univoco l’animale riportandone il numero di identificazione (numero di microchip o di tatuaggio del cane ,numero di microchip del gatto e del furetto). Riporta inoltre i dati anagrafici del proprietario.
Il Passaporto è anche un documento sanitario nella misura in cui certifica le vaccinazioni e gli eventuali trattamenti antiparassitari cui l’animale è stato sottoposto.
A COSA SERVE
E ’il documento obbligatorio che consente ai cani ,gatti e furetti di viaggiare al seguito dei loro proprietari attraverso gli Stati dell’Unione Europea e per recarsi nei Paesi Terzi.
Non è obbligatorio per la movimentazione dei cani ,gatti e furetti sul territorio nazionale italiano.
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO CANI
Devono essere identificati con microchip
Devono essere iscritti all’anagrafe canina regionale (ora SINAC)
GATTI E FURETTI.
Devono essere identificati con microchip
Devono essere iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe regionale (ora SINAC)
CONDIZIONI PER L’ESPATRIO
I cani, i gatti e i furetti devono :
• avere un’età superiore a tre mesi
• essere scortati dal passaporto
Il passaporto deve riportare la registrazione della vaccinazione contro la rabbia effettuata da almeno 21 gg e la stessa non deve essere scaduta (la scadenza è in funzione dei vaccini utilizzati e di solito è di un anno) .Quindi per poter espatriare il cane ,il gatto o il furetto deve avere una età minima di 12 settimane e 21 giorni (105 giorni).
Detta registrazione è effettuata dal Medico veterinario libero professionista autorizzato che ha eseguito la vaccinazione.
Le successive vaccinazioni contro la rabbia devono essere fatte prima della scadenza prevista dei vaccini utilizzati
Se del caso, devono essere stati sottoposti a trattamenti profilattici obbligatori richiesti da alcuni Paesi (si veda il punto CONDIZIONI AGGIUNTIVE): detti trattamenti devono essere indicati sul passaporto e attestati dal Medico Veterinario Libero Professionista che li ha effettuati.
Si consiglia a chi intendesse viaggiare con il proprio animale di età inferiore ai tre mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia ,di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro o Terzo verso il quale si intende portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione ne consenta l’introduzione nel proprio territorio ; qualora ciò fosse consentito l’animale dovrà :
essere muniti di passaporto;
aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati senza venire a contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione rabbica oppure essere accompagnati dalla madre da cui sono dipendenti.
CONDIZIONI PER L’INTRODUZIONE E LA REINTRODUZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO
L’’introduzione in Italia di animali provenienti da Paesi terzi è subordinata all’osservanza di requisiti che variano a seconda che il paese sia inserito o meno in uno specifico elenco redatto dalla Commissione europea .Considerato che detto elenco subisce continue modificazioni ,si consiglia a chi intendesse viaggiare con il proprio animale di età inferiore ai tre mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia ,di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro o Terzo verso il quale si intende portare l’animale
Vige anche il divieto di introdurre in Italia, sia dai paesi membri dell’Unione Europea che dai Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia .
Non bisogna dimenticare inoltre che, in caso di reintroduzione in Italia di animali da compagnia dopo che hanno soggiornato in un Paese terzo, sono comunque richieste delle garanzie sanitarie, variabili a seconda del Paese in cui si ha soggiornato.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Considerato che le norme che regolamentano l’espatrio di cani, gatti e furetti al seguito dei viaggiatori non sono uniformi in tutti i Paesi e possono essere soggette a modifiche , si consiglia prima di intraprendere un viaggio di contattare l’Ufficio Consolare o Ambasciata del Paese Terzo di destinazione e/o visionare il sito del Ministero della Salute
A titolo esemplificativo si riportano alcune indicazioni .
Alcuni Paesi richiedono che i cani siano stati sottoposti a trattamento profilattico contro la Taenia Echinococco, altri ad un trattamento contro pulci e zecche.
Il Passaporto vale come documento per la movimentazione verso Paesi Terzi, mentre per alcuni di detti Paesi oltre al passaporto il cane gatto o furetto devono essere scortati anche da un certificato internazionale rilasciato dal Servizio Veterinario previa visita clinica .
Alcuni Paesi Terzi richiedono anche il test sierologico antirabbico.
Alcuni Paesi vietano l’introduzione sul proprio territorio di alcune razze di cani.
DOVE RICHIEDERE IL PASSAPORTO
Il passaporto viene rilasciato ,su richiesta del proprietario, esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS presso le sedi Distrettuali
DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
Per ottenere il passaporto è necessario presentare :
Il certificato di iscrizione all’anagrafe canina (CERTIFICATO DI AVVENUTA APPLICAZIONE DEL MICROCHIP)
Il documento di identità del proprietario o sua eventuale delega
la ricevuta del versamento da effettuarsi presso la cassa dell’ATS della Montagna in base alla bolletta emessa dal Dipartimento Veterinario.
TEMPI DEL RILASCIO
Di norma entro tre giorni lavorativi
VALIDITA’
Il Passaporto come documento identificativo dell’animale non ha scadenza e vale per tutta la vita dell’animale
La validità al fine dell’espatrio è determinata dall’esecuzione della vaccinazione antirabbica. La prima vaccinazione deve essere effettuata da almeno 21 giorni ,le successive devono essere fatte prima della scadenza prevista dai vaccini utilizzati: solo in questo caso per l’espatrio non si dovrà attendere che siano trascorsi 21 giorni.
In caso di smarrimento del passaporto, cambio di proprietà o morte dell’animale occorre che il proprietario:
in caso di smarrimento o furto del passaporto sporga denuncia alle Autorità competenti consegnandone copia scritta al Dipartimento Veterinario che provvederà a rilasciare un duplicato;
in caso di variazione di proprietà del cane ne dia comunicazione al Dipartimento Veterinario dell’ATS per la registrazione sul passaporto e nella banca dati regionale ;
in caso di morte consegni il passaporto al Dipartimento Veterinario dell’ATS che provvederà al suo annullamento.
Aggiornato il 11 Dicembre 2024 da ATS Montagna