Il decreto legislativo 5 agosto 2022 numero 136 (vigente dal 27/09/2022) attuazione dell’articolo 14 della legge 22/04/2021 numero 53 è finalizzato a raccordare ed adeguare alle prescrizioni del regolamento UE 2016/429, la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili gli animali o all’uomo e abroga diverse norme nazionali tra le quali il DPR 320/1954.
Il citato regolamento stabilisce le misure da adottarsi nel caso delle malattie elencate ovvero quelle di cui all’articolo 5 lettera a (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, influenza aviaria ad alta patogenicità, peste equina) e quelle di cui alla lettera B riportate nell’allegato II.
Il regolamento UE 2018/1882 e s. m. i. categorizza queste malattie anche in riferimento alla specie di malattie di categoria A-B-C-D-E .
(1) «malattia di categoria A»: malattia elencata che non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione
(articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429)
(2) «malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione
(articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;
(3) «malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata
(articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429);
(4) «malattia di categoria D»: malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell’Unione o dei movimenti tra Stati membri, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429);
(5) «malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione
(articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429).
Le malattie così classificate richiedono “differenti tipi di misure di gestione”: responsabilità e obblighi di base (notifiche e programmi di eradicazione), misure di sorveglianza ed eradicazione specifiche per ciascuna malattia nonché misure relative agli spostamenti di animali e di prodotti di origine animale nell’Unione Europea e al loro ingresso nell’Unione medesima.
Per le malattie di categoria B (TBC Bovina, Brucellosi, Rabbia) il Ministero della Salute ha in campo di stabilire programmi nazionali obbligatori di eradicazione. Nelle more di questi provvedimenti in caso di sospetto/conferma di tali malattie, fatto salvo quanto previsto dal REG 2020/689 in combinato disposto con il D:Lvo 136/2022, continuano ad applicarsi ,ove non in contrasto con la normativa comunitaria, le attuali disposizioni regionali/nazionali.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2018-1882 DELLA COMMISSIONE del 03-12-2018
REGOLAMENTO DELEGATO -UE- 2020-687 DELLA COMMISSIONE del 17-12-2019
REGOLAMENTO DELEGATO -UE- 2020-689 DELLA COMMISSIONE del 17-12-2019
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022 n. 136
Aggiornato il 20 Novembre 2024 da ATS Montagna