SCAMBI INTRA-COMUNITARI (fra paesi dell’UE) ED ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI (si intendono per Paesi Terzi quelli EXTRA-UNIONALI) DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO “ALIMENTARE” UMANO E ZOOTECNICO E DI ANIMALI VIVI
La sempre maggior circolazione di prodotti alimentari di origine animale verso altri Paesi impone, oltre ai controlli ufficiali e il rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche il rispetto delle normative e delle certificazioni richieste dai Paesi destinatari che, per caratteristiche e tradizioni molto difformi tra loro, prevedono requisiti non sempre omogenei.
Per “esportazione”, nell’ambito della normativa sanitaria, si intende la commercializzazione di prodotti verso Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea chiamati Paesi Terzi, mentre le attività di commercio che avvengono tra gli Stati Membri della UE vengono definite “scambi”.
Scambi intracomunitari
Tutte le aziende che effettuano scambi con Paesi Membri dell’unione europea (UE) di animali e/o di prodotti di origine animale sono tenute a registrarsi presso l’UVAC (Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari) della regione di competenza (per la Regione Lombardia l’UVAC competente ha sede a Milano).
Al momento dell’iscrizione viene attribuito all’azienda un numero di registrazione e gli vengono fornite le credenziali (password e login) per notificare, con almeno 48 ore di anticipo, l’arrivo delle forniture dai paesi dell’Unione Europea.
In caso di indisponibilità del mezzo informatico la notifica deve essere effettuata tramite fax all’UVAC e al settore veterinario dell’ATS di competenza.
L’obbligo riguarda tutte le attività che introducono sul territorio della Repubblica Italiana direttamente tali prodotti indipendentemente dalla frequenza o dalla quantità, siano esse attività di vendita al dettaglio, all’ingrosso, somministrazione, ristorazione, ecc.
Rientrano nel campo di applicazione della normativa, oltre a tutti i prodotti previsti dal Reg. (CE) n. 853/04, anche le attività di introduzione di prodotti di origine animale “TRASFORMATI” (prodotti di origine animale ai quali l’aggiunta di ingredienti diversi non ne modifica la natura di origine animale) quali yogurt alla frutta; formaggi alle erbe, al pepe, alle noci, ecc.; prodotti a base di carne salati o insaccati contenenti spezie, aromi, ecc.; prodotti della pesca e molluschi trasformati aromatizzati con erbe, ecc.
Non rientrano invece nella normativa le introduzioni di prodotti “COMPOSTI” (prodotti contenenti un ingrediente di origine animale che non rappresenti l’ingrediente principale che non incide sulle caratteristiche del prodotto finito) quali:
. salse e ragù;
. maionese;
. gelati al latte e cioccolata al latte;
. caramelle e altri prodotti dolciari analoghi;
. prodotti da forno contenenti strutto, latte, uova, ciccioli;
. panini imbottiti;
. paste alimentari farcite o all’uovo.
Non sono previste certificazioni sanitarie di accompagnamento per i prodotti oggetto di scambio tra Paesi Membri (quindi per gli scambi all’interno dell’UE)..
Esportazioni di prodotti di origine animale verso Paesi terzi
I prodotti alimentari oggetto di commercializzazione verso Paesi Terzi, per poter entrare nei territori di tali paesi, devono soddisfare i requisiti sanitari concordati e condivisi, attraverso specifici “accordi”, tra il o i Paesi terzi verso i quali sono diretti e, a seconda dei casi, l’Unione Europea, i singoli Stati Membri, le associazioni imprenditoriali o addirittura le singole ditte/aziende.
Esistono quindi regole diverse per ogni Paese Terzo e per ogni tipologia di prodotto raccolte in normative in continua evoluzione in quanto si allargano di continuo le possibilità di nuovi mercati per le diverse tipologie di prodotto ma anche perché nel contempo i Paesi importatori possono imporre, col pretesto di mantenere elevato il proprio livello di protezione sanitaria, requisiti limitativi cui i paesi che intendono ivi esportare si devono di volta in volta adeguare.
Le Aziende italiane per poter esportare i loro prodotti, devono essere innanzitutto conformi alle disposizioni vigenti nel nostro Paese in materia di igiene degli alimenti: normativa comunitaria, nazionale e a volte regionale.
Inoltre devono applicare in alcuni casi procedure che non sono obbligatoriamente previste dalla normativa comunitaria come per esempio la predisposizione di e applicazione delle SSOP ( Procedure Operative Standard di Sanificazione).
Le Aziende poi devono rendersi disponibili a ricevere delegazioni di altri Paesi e collaborare durante le ispezioni e gli audit cui vengono sottoposte; devono anche dimostrare di conoscere la normativa di riferimento del Paese verso cui intendono esportare.
Oltre a ciò, alcuni Paesi Terzi (per es. Giappone, U.S.A e Federazione russa -esportazioni ora interrotte verso la FR non per motivi sanitari ma politici) richiedono che vengano effettuate analisi supplementari di ordine chimico, fisico e batteriologico sui prodotti prima della loro esportazione per verificarne la corrispondenza ai requisiti del Paese Terzo importatore.
Le liste
Per poter esportare alcuni prodotti verso taluni Paesi Terzi, gli stabilimenti di produzione degli alimenti devono richiedere l’iscrizione in una “lista” gestita dal Ministero della Salute. Gli Uffici ministeriali verificano la correttezza e completezza della documentazione che viene trasmessa per il tramite della Regione ed effettuano periodicamente delle ispezioni per verificare il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalle autorità dei Paesi terzi. Un’ eccezione alla gestione ministeriale delle liste è costituita dalla Federazione Russa le cui autorità competenti gestiscono direttamente le liste degli stabilimenti approvati per le diverse tipologie di prodotti. La documentazione inerente le istanze deve seguire un processo che inizia dalla ditta, passa attraverso la verifica da parte dei Dipartimenti Veterinari che integra l’istanza con il parere favorevole, viene poi inviata alla Regione e da qui , a seguito di controllo documentale trasmessa al Ministero della Salute.
Sul sito del Ministero “http//www.salute.gov.it” sono presenti gli elenchi dei Paesi Terzi per i quali sono previste delle liste per essere abilitati ad esportare.
Per la presentazione delle domande di “Iscrizione in liste di abilitazione all’esportazione di Alimenti “ le aziende interessate devono seguire una procedura definita. Devono effettuare la richiesta/domanda attraverso il modulo scaricabile dal sito internet del Ministero, le domande devono essere presentate singolarmente per ciascun Paese in cui si intende esportare. Inoltre, quando prevista, la ditta deve allegare una documentazione specifica.
Per ciascuna domanda dovrà essere documentato il pagamento della tariffa ai sensi del D.L.gs. n. 32/2021.
Per l’iscrizione nelle liste di Giappone, U.S.A e Federazione Russa (come detto alla data attuale sospesa) dovranno essere rispettate procedure specifiche. Al fine di mantenere costantemente aggiornate le liste, qualora una ditta iscritta in una lista per l’esportazione effettui un cambio di ragione sociale deve inviare una nota al competente ufficio regionale, con la specificazione del Paese Terzo verso cui esporta.
I certificati
Per esportare i prodotti alimentari, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico sanitarie alle autorità dei Paesi importatori attraverso dei certificati che accompagnano le merci. Ogni partita deve essere accompagnata da una documentazione concordata o ufficiale, il certificato veterinario garantisce l’esistenza e la validità dei requisiti sanitari concordati.
In genere esiste una tipologia di certificato per ogni prodotto o gruppo di prodotti diverso per ogni Paese Terzo, in cui sono declinate le caratteristiche della partita ed è certificato il soddisfacimento dei requisiti sanitari concordati in sede di accordo.
Il certificato completo dovrà riportare timbro e firma del Medico Veterinario certificatore in originale e in colore diverso da quello della stampa su tutti i fogli.
La Repubblica Popolare di Cina e la Federazione Russa richiedono che i certificati sanitari siano stampati su carta filigranata prodotta dalla Zecca dello Stato, lo stesso vale per i certificati di “pre-export” che accompagnano prodotti negli scambi tra Stati Membri da cui poi saranno inviati in Federazione Russa o Cina.
Tutti i certificati sanitari concordati con i Paesi Terzi sono pubblicati sul sito del Ministero e devono essere utilizzati senza apporre modifiche al testo originale.
Laddove non risulta disponibile un modello di certificato e non vi siano liste stabilite sulla base di accordi, le aziende possono procedere ad acquisire le informazioni relative ai requisiti richiesti dalle Autorità del Paese Terzo, attraverso gli interlocutori commerciali o le Ambasciate.
Il Dipartimento Veterinario dell’ATS verificherà poi quali di questi requisiti possono essere sottoscritti nella certificazione. Alcuni Paesi Terzi non richiedono particolari requisiti per importare i prodotti e fanno riferimento ad una attestazione di libera vendita del prodotto sul territorio comunitario. In questo caso, il Dipartimento Veterinario territorialmente competente dell’ATS può redigere un documento sulla base della propria attività di controllo svolta ordinariamente negli stabilimenti riconosciuti.
ESPORTAZIONI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Competenza nel rilascio di certificazioni per l’esportazione dei prodotti di origine animale
In carico a: Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animale e Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche tramite i Distretti Veterinari.
Le certificazioni devono, di norma, essere richieste con congruo anticipo rispetto alla spedizione delle merci.
Le certificazioni possono essere sottoscritte solo da Veterinari ufficiali dell’ATS che devono procedere nel rispetto delle pertinenti leggi vigenti.
Per quanto concerne gli scambi e le esportazioni di animali vivi bisogna considerare primariamente lo stato sanitario degli animali stessi (oggetto di scambi e/o esportazione), degli allevamenti di provenienza degli animali stessi e delle zone/regioni di appartenenza degli allevamenti.
Fondamentale è anche lo stato sanitario del paese di origine nei confronti delle diverse malattie infettive.
Si consideri anche che tutte le partite di animali vivi provenienti da un paese extra UE sono sottoposte ai controlli veterinari previsti dalla normativa unionale prima di poter essere introdotti nell’UE. Tali controlli vengono eseguiti dall’autorità competente nei posti d’ispezione frontalieri sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. I suddetti controlli prevedono:
- un controllo documentale, ovvero la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano ogni partita di animali;
- un controllo d’identità per la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o certificati e gli animali, nonché della presenza e della concordanza dei marchi che devono figurare sugli animali;
- un controllo fisico, ovvero il controllo dell’animale stesso, con la possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio dei medesimi, nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena.
Aggiornato il 20 Novembre 2024 da ATS Montagna