Il tema del rispetto del benessere animale assume sempre maggiore rilievo ed è un argomento di fondamentale importanza. Un particolare e specifico aspetto in tale ambito riguarda il trasporto degli animali di interesse zooeconomico.
NORMATIVA
La normativa di riferimento in materia di trasporto degli animali vivi è il Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 attinente alla protezione degli animali durante il trasporto e alle operazioni correlate.
Detto Regolamento si applica all’ambito del trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della UE e non si applica al trasporto di animali quando lo stesso non è connesso con un’attività economica/commerciale.
CONDIZIONI GENERALI PREVISTE
• Nessuno può trasportare animali in condizioni di sofferenza o che provochino lesioni inutili
• La durata del viaggio deve essere ridotta al minimo indispensabile
• I bisogni degli animali devono essere soddisfatti durante il viaggio
• Gli animali devono essere idonei al viaggio
• I mezzi di trasporto e le strutture di carico/scarico devono essere costruite in modo da evitare sofferenze o lesioni inutili
• Il personale deve essere adeguatamente formato e non usare violenza o causare spavento, lesioni, sofferenza all’animale
• Le condizioni di benessere degli animali devono essere regolarmente controllate durante il viaggio
• Gli animali devono disporre di spazio sufficiente
• Devono essere forniti acqua, cibo e riposo ad intervalli opportuni
• I trasportatori devono avere una documentazione che indichi:
– origine e proprietà degli animali
– luogo, data e ora di partenza
– luogo di arrivo
– durata prevista del viaggio
Gli animali affetti da lesioni o problemi fisiologici o patologie che impediscano loro di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, non possono essere trasportati al macello (si vedano le linee guida comunitarie).
Si deve considerare e rispettare la normativa vigente e, come detto sopra, in particolare il REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate; visto anche il DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007 , n. 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.”.
E’ PREVISTO che:
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- non possa essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, ne’ le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili;
- gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:
. non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
. presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
. sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
. sono mammiferi neonati il cui ombelico non é ancora completamente cicatrizzato;
. sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, ameno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km; - non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.
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- COSA FARE IN TALI CASI:
- Macellazione d’urgenza ai sensi del Regolamento 853/2004/CE qualora l’animale venga ritenuto idoneo ad entrare nella catena alimentare umana.
L’allevatore deve prendere accordi sia con il Veterinario Ufficiale che dovrà eseguire l’ispezione ante mortem, sia con il macello che opererà lo stordimento e l’immediato dissanguamento. Quest’ultima operazione dovrà avvenire, per quanto possibile, con l’animale appeso, provvedendo alla raccolta del sangue in apposito contenitore chiudibile.
Il trasporto della carcassa al macello per ultimare le operazioni di macellazione, dovrà avvenire in condizioni igieniche soddisfacenti entro 2 ore. - Abbattimento con opportuni metodi eutanasici con conseguente smaltimento delle carcasse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed eventuale prelievo dell’obex quando previsto.
L’allevatore, una volta deciso l’abbattimento dell’animale (eutanasia), dovrà rivolgersi, nel più breve tempo possibile, ad un Veterinario Libero Professionista o, in caso di irreperibilità di quest’ultimo, al fine di garantire la tutela del benessere dell’animale, ad un Veterinario Ufficiale (l’intervento può avvenire durante il normale orario di lavoro o durante la fascia oraria della pronta disponibilità).
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L’abbattimento, nel caso, dovrà avvenire con opportuni metodi eutanasici.
È ASSOLUTAMENTE VIETATO
• Percuotere, calciare o sospendere gli animali
• Comprimere loro parti del corpo sensibili
• Sollevare o trascinare gli animali per la testa, per le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello
• Usare pungoli o strumenti aguzzi
• Ostruire il passaggio di un animale
• Legarli per le corna, per i palchi, usare gli anelli nasali e legargli le zampe assieme
• Mettere la museruola ai vitelli
• Non mettere agli equidi domestici di più di 8 mesi le cavezze durante il trasporto
• Se gli animali sono legati, il mezzo usato non deve ledere o strangolare l’animale, deve consentire di coricarsi, bere o mangiare e non deve spezzarsi lungo il trasporto
MEZZI DI TRASPORTO
• Devono essere tali da evitare lesioni o sofferenze agli animali
• Devono poter essere puliti e disinfettati
• Devono fornire riparo agli animali da intemperie e temperature estreme
• Devono impedire la fuga o la caduta degli animali
• Devono permettere l’ispezione degli animali
• Avere pavimento non sdrucciolevole e che limiti la fuoriuscita di feci e urina
• Gli spazi devono essere tali da consentire una ventilazione adeguata
• Gli animali selvatici devono essere accompagnati da un documento che indichi che gli animali sono timorosi o pericolosi e da istruzioni riguardo agli alimenti da fornire
• Suinetti di meno di 10 kg, agnelli di meno di 20 kg, i vitelli di meno di 6 mesi e i puledri di meno di 4 mesi devono avere una lettiera che assorba le deiezioni
FORMAZIONE DEL PERSONALE
I trasportatori devono aver superato un percorso di formazione che preveda:
– lo studio della fisiologia, del comportamento, del fabbisogno di acqua e alimenti degli animali;
– aspetti pratici dell’accudimento degli animali;
– cure di emergenza;
– impatto dello stile di guida sul benessere degli animali e sulla qualità della carne la conoscenza della presente norma.
Aggiornato il 20 Novembre 2024 da ATS Montagna