ATTESTAZIONE SANITARIA PER LA COMPRAVENDITA DI BOVINI
Per la movimentazione dei BOVINI è necessario che questi siano adeguatamente identificati e provengano da allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni da TBC, BR, LEB.
Per la movimentazione in allevamenti del territorio di Regione Lombardia, i baliotti (età inferiore a 42gg) provenienti da allevamenti da riproduzione, se l’allevamento di provenienza è ufficialmente indenne e la qualifica registrata in BDN/BDR, possono essere movimentati accompagnati dal passaporto e dal MOD. 4 compilato dall’allevatore.
I capi di età superiore all’anno, da movimentare tra allevamenti da riproduzione nel territorio regionale, devono essere provati nei 30 giorni precedenti per TBC, BR, LEB e IBR.
Le suddette prove non sono richieste se gli animali sono destinati ad allevamenti appartenenti ad altre regioni o Stati comunitari.
In tal caso gli animali saranno accompagnati dal MOD 4 con dicitura “REGIONE UFFICIALMENTE INDENNE DA TBC, BR, LEB DEC 2010/391/CE”.
ATTESTAZIONE SANITARIA PER LA COMPRAVENDITA DI OVINI
Per movimentare gli ovini è necessario che siano correttamente identificati e provengano da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi (controllo per Brucella melitensis).
Lo spostamento tra allevamenti della Regione Lombardia di montoni di età superiore ai sei mesi richiede il controllo sierologico per Brucella ovis nei trenta giorni precedenti, con esito favorevole.
Se si acquistano montoni di età superiore ai sei mesi da altre regioni è possibile effettuare la prova per Brucella ovis nei trenta giorni successivi all’introduzione in allevamento, purché gli stessi siano tenuti fisicamente separati dai capi preesistenti.
Aggiornato il 19 Dicembre 2016 da ATS Montagna