Anagrafe Equina e BDN
La gestione ed il funzionamento dell’anagrafe degli equini è descritta nel: DECRETO 30 settembre 2021 . Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini
.La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema I&R degli stabilimenti, degli operatori e degli equini.
Accesso garantito attraverso il portale: https://www.vetinfo.it
La Consultazione
Possono accedere alle informazioni contenute in BDN tutti i soggetti che ne hanno diritto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e della regolamentazione in materia.
Tramite la sezione Statistiche del sistema informativo www.vetinfo.it viene garantita la libera consultazione dei dati aggregati presenti in BDN
Il Documento unico di identificazione a vita
la BDN genera il documento unico di identificazione a vita riportante il numero del transponder impiantato, il codice unico dell’equino e le altre informazioni pertinenti;
Il documento unico di identificazione a vita rappresenta l’esatta riproduzione delle informazioni presenti in BDN;
potrà essere visualizzato anche digitalmente attraverso l’utilizzo di uno specifico codice-QR.
Il documento unico di identificazione a vita, sia esso originale, duplicato o sostitutivo, è sempre generato ed eventualmente modificato tramite BDN.
• Tramite cooperazione applicativa con la BDN sono aggiornati:
– banche dati degli organismi di rilascio – Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
– sistemi delle altre amministrazioni/enti dotate di autonomo sistema informatico.
FAQ
STABILIMENTO DI RICOVERO COLLETTIVO – stabilimento di un operatore che detiene equini di diversi proprietari – può avere un numero di registrazione univoco?
Si, in tali stabilimenti in cui sono detenuti equini di proprietari diversi, non vi è necessità di creare altri allevamenti. Ogni proprietario può gestire in autonomia le movimentazioni oppure
l’operatore (o suo delegato) dello stabilimento può farlo per loro.
Presso gli stabilimenti o allevamenti per cui in BDN sono registrati più proprietari di equini, la BDN, oltre che dall’operatore o suo delegato può essere gestita, per le operazioni di
competenza, anche dal proprietario? Come? Il proprietario può gestire i documenti di accompagnamento del proprio equino
Operatore di un allevamento, uno o più?
Per allevamento si intende l’attività di un operatore che alleva uno o più equini della stessa specie in uno stabilimento, attività individuata dal numero unico di registrazione o di riconoscimento previsto dall’AHL, che è un codice alfanumerico generato dalla BDN riferito allo stabilimento in cui si svolge l’attività, all’identificativo fiscale dell’operatore e alla specie degli animali
detenuti. Per un allevamento quindi vi è un solo operatore.
Uno stabilimento può comprendere più allevamenti.
C’È LA POSSIBILITÀ CHE EQUINI DPA DIVENTINO NDPA E VICEVERSA?
Un equino è considerato DPA se non è espressa la dichiarazione contraria e irreversibile in BDN e nel documento unico di identificazione a vita (articolo 12 del DM e capitolo 22 dell’Allegato A).
Quindi un equino DPA può diventare NDPA in qualunque momento, ma non il contrario.
DURANTE LA DENUNCIA DI NASCITA VIENE RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DPA NDPA?
No, se è già stata presa in carico l’identificazione con transponder. Il contrario è possibile con l’aggiornamento della denuncia di nascita. No, viene richiesto al momento dell’identificazione. Alla
denuncia viene richiesto se si vuole una identificazione semplificata (fascia al pastorale, per equini destinati al macello entro i 12 mesi di vita) o una identificazione con transponder
PER GLI EQUINI CON DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE MA SENZA TRANSPONDER, PERCHÈ NATI PRIMA DEL 01.01.2007, C’E’ L’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE CON TRANSPONDER?
Da D.M. Allegato A Capitolo 12
Gli organismi di rilascio e la ASL competente possono richiedere all’operatore di un equino detenuto provvisto di documento unico di identificazione a vita l’identificazione tramite transponder nei casi in cui:
a) il transponder precedentemente impiantato e registrato abbia cessato di funzionare;
b) il marchio ereditario o acquisito, che è stato registrato come metodo alternativo di verifica dell’identità, non sia più adeguato a tale scopo;
c) l’autorità competente lo ritenga necessario per garantire la verifica dell’identità.
Aggiornato il 15 Dicembre 2023 da ATS Montagna