Il C.U.G. è unico e deve contemplare la rappresentanza di tutto il personale (Comparto Sanità e Dirigenza), ha composizione paritetica ed è costituito da componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale (n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente per sigla sindacale) e da un pari numero di rappresentanti dell’Agenzia, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
I componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni.
Domanda C.U.G. – SCADENZA 14.02.2020
Per quanto riguarda le funzioni e le competenze del C.U.G., si rinvia a:
- Art. 57 del D.Lgs. n. 165.2001
- Art. 21 della Legge n. 183.2010 (Collegato Lavoro)
- Direttiva P.C.M. del 04.03.2011
- Direttiva P.C.M. del 26.06.2019
Data aggiornamento 31.01.2020