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Trasporto di animali vivi a fini commerciali

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 le imprese e/0 i cittadini che intendono svolgere attività di trasporto di  animali vivi, devono presentare specifiche istanze autorizzative all’autorità Sanitaria competente per territorio, in base alla tipologia di trasporto effettuato.

  • Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 o come operatore diverso da quello del settore primario che trasporta conto proprio animali per distanze inferiori ai 65 km;
     
  • Autodichiarazione della registrazione come trasportatore “conto proprio” di equidi;
     
  • Trasportatore, istanza di autorizzazione VIAGGI fino a 8 ore (12 ore se in Italia) Reg. (CE) 1/2005 trasportatore istanza autorizzazione tipo 1, viaggi fino a 8 – 12 ore;
     
  • Autocertificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore;
     
  • Trasportatore, istanza di autorizzazione per LUNGHI VIAGGI Regolamento (CE) 1/2005, trasportatore istanza autorizzazione Tipo 2, lunghi viaggi;
     
  • Istanza di omologazione, ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 per viaggi lunghi;
     
  • Verbale accertamento requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi superiori alle 8 ore (omologazione automezzo);
     
  • Rilascio/rinnovo certificato di idoneità per conducenti/guardiani ai sensi del Reg. (CE) n.1/2005.

Il Regolamento (CE) n. 1/2005, all’articolo 4, prevede che per trasportare animali occorre che sia presente, sul mezzo di trasporto, una documentazione che specifichi:

  • origine e proprietà degli animali trasportati,
  • l’identificazione degli stessi,
  • il luogo di partenza,
  • la data e l’ora di partenza
  • il luogo di destinazione,
  • la durata prevista del viaggio.

Tale documento di trasporto (MOD 4 ) deve essere compilato in ogni sua parte dallo speditore  e dal trasportatore ognuno per quanto di competenza.
Il trasportatore necessita di autorizzazione rilasciata dall’ATS che è competente sul luogo dove è localizzata la sede legale della ditta.

Si possono richiedere le seguenti tipologie di autorizzazione:

  1. per viaggi fino a 8 ore  (fino a 12  ore se in Italia) : AUTORIZZAZIONE  TIPO 1
  2. per viaggi oltre le otto ore (lunghi viaggi) :  AUTORIZZAZIONE TIPO 2

Nel caso in cui l’allevatore debba trasportare i propri animali con mezzi propri per viaggi fino a 65 km dalla propria azienda, è prevista la possibilità, di utilizzare una particolare AUTOCERTIFICAZIONE. In questo caso l’allevatore sottoscrive un documento in cui autocertifica di essere produttore primario che trasporta i propri animali e che il mezzo utilizzato per il trasporto è di proprietà e possiede i requisiti minimi per garantire il benessere degli animali trasportati.
Tale autocertificazione, il cui modello deve essere richiesto ai punti erogativi territoriali dei Distretti Veterinari, viene inviata al Dipartimento Veterinario/Area coordinamento territoriale Valcamonica dell’ATS, a cui spetta la protocollazione ed il rilascio di un documento riportante tutti i dati dell’autocertificazione e la dichiarazione di avvenuta registrazione in SIVI della nuova attività svolta dall’OSA.

Per trasporto di EQUIDI a scopo amatoriale e senza fini di lucro il proprietario/detentore degli animali regolarizza la sua attività sottoscrivendo un documento in cui autocertifica di trasportare  i propri animali senza fini di lucro e che il mezzo utilizzato per il trasporto possiede i requisiti minimi per garantire il benessere degli animali trasportati.
Tale autocertificazione viene inviata al Dipartimento veterinario/Area coordinamento territoriale Valcamonica dell’ATS che provvede alla protocollazione e al rilascio di un documento riportante tutti i dati dell’autocertificazione e la dichiarazione di avvenuta registrazione in SIVI della nuova attività svolta dall’OSA

  1. trasporto che non sia in relazione ad attività economica (ad esempio al trasporto di animali da compagnia a seguito del proprietario, di cavalli per finalità non economiche, ecc.);
     
  2. trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un Medico Veterinario (con certificazione veterinaria di accompagnamento).
     
  3. per transumanza stagionale (spostamento verso l’alpeggio).

Ultimo aggiornamento: 12/12/2025