Servizio impiantistica
Il Servizio Impiantistica per la Sicurezza è una Struttura Complessa e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
- effettuare verifiche periodiche su impianti di messa a terra ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche per i quali le aziende hanno presentato denuncia ex modelli A e B (D.M. 12-09-1959);
- effettuare collaudi su impianti di messa a terra ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche per i quali le aziende hanno presentato denuncia ex modelli A e B (D.M. 12-09-1959 ) antecedentemente all’anno 1995;
- supportare il Servizio PSAL, laddove richiesto, per verifiche di installazioni elettriche in luoghi pericolosi (Atex);
- effettuare verifiche periodiche e straordinarie (anche per alcune tipologie di modifica) di ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici e privati, a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico;
- effettuare verifiche periodiche e straordinarie (anche per alcune tipologie di modifica) di gru, scale aeree, ponti sviluppabili, ponti sospesi, idroestrattori, argani e paranchi;
- effettuare verifiche periodiche di generatori di vapore, dei recipienti di vapore, dei recipienti e generatori di acqua surriscaldata, dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti e controlli non distruttivi;
- effettuare verifiche periodiche di generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica;
- Abilitazione alla conduzione di generatori a vapore: i candidati dovranno sostenere apposito esame di abilitazione presso l’ITL competente secondo le indicazioni presentate sul sto dell'Ispettorato, consultabile nella sezione Links a fondo pagina
Indirizzo PEC: impiantistica@pec.ats-montagna.it
Distretto Valtellina e Alto Lario
Valtellina
Servizio Impiantistica
Via Stelvio 35/A – 23100 Sondrio
Tel: 0342 555531 (al mattino) – 0342-555126
E-mail: impiantistica@pec.ats-montagna.it
Alto Lario
Servizio Impiantistica
Via Falck n.3 – 22014 Dongo (Co)
Tel: 0344 973529
Distretto Vallecamonica
Servizio Impiantistica
Via Cercovi , 2-25047 Darfo Boario Terme BS
Tel: 0364 540331
Fax: 0364 540332
E-mail: impiantistica.vcs@ats-montagna.it
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Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e a pressione ai sensi del Decreto 11 aprile 2011
“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”(Testo Decreto 11 aprile 2011)
Attrezzature di lavoro Allegato VII (tabella apparecchi di sollevamento e a pressione)
Riferimento settori lavorativi (Circolare Ministero del Lavoro per All. VII)
- Apparecchi di sollevamento.
- Apparecchi a pressione.
Competenze:
- Denuncia di messa in servizio e prima verifica periodica I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.). Sito INAIL
Si precisa che per la richiesta di “prima verifica periodica”, non è più necessaria l’apposizione di marca da bollo. (Comunicazione INAIL)
- Verifiche periodiche successive alla prima effettuata dalla ATS.
- Abilitazione alla conduzione di generatori a vapore: i candidati dovranno sostenere apposito esame di abilitazione presso l’ITL competente secondo le indicazioni presentate sul portale dell'Ispettorato
Procedure amministrative per le verifiche – Allegato II, Decreto 11 aprile 2011.
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati.
L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
Possibilmente entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica.
Con la periodicità prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e possibilmente entro 30 giorni dalla data di scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ATS competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima (modelli scaricabili a piè pagina), comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.
Le prestazioni sono onerose e soggette a tariffazione come indicato nei documenti presenti in allegato.
IMPORTANTE La richiesta di verifica periodica deve essere inoltrata all’ATS della Montagna.
Area territoriale Valtellina e Alto Lario all’indirizzo e-mail (PEC): impiantistica@pec.ats-montagna.it
Area territoriale Valcamonica all’indirizzo e-mail: impiantistica.vcs@ats-montagna.it
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L’ascensore è annoverato fra gli impianti di trasporto maggiormente utilizzati al mondo.
La sicurezza negli ultimi decenni ha visto incrementare la progettazione, in sviluppi sempre maggiori, per il suo costante miglioramento.
Gli impianti più longevi nell’installazione, presentano rischi essendo stati costruiti in riferimento a standard di sicurezza che oggi non sono più attuali.
Per ridurre al minimo il rischio e per conformarli ai regolamenti vigenti, gli ascensori debbono essere periodicamente controllati nell’osservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 30.04.99, n.162.
Il “Proprietario dello stabile o il suo legale Rappresentante” debbono osservare l’obbligo di effettuare la regolare manutenzione all’impianto e di sottoporlo, collaudato, omologato E.N.P.I. od I.S.P.E.S.L. oppure CE, nell’ambito delle direttive della Comunità Economica Europea, direttive CEE dell’approccio globale, alla verifica periodica biennale affidandolo prioritariamente, come da Art. 12. del D.P.R. 30 aprile 1999, al Servizio Preposto ATS che ne abbia accettato l’incarico, nonché la ditta di manutenzione, abilitata, Art.15. 2. co.2.
Le disposizioni del DPR 162/99 si applicano a tutti gli ascensori e montacarichi così come definiti nel citato DPR all’Art.1, con le seguenti esclusioni:
- impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
- gli ascensori specificatamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
- gli elevatori di scenotecnica;
- gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
- gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro;
- i treni a cremagliera;
- gli ascensori da cantiere.
- Verifiche impianti ascensore a Direttiva 95/16/CE:
- collaudi di serie in allegato sesto;
- collaudi di unico prodotto in allegato X, decimo (modulo G);
- analisi tecnica del progetto;
- attestazioni di conformità CE.
- Verifiche ispettive biennali di legge:
- piattaforme elevatrici per disabili ai sensi della Circolare Ministeriale n. 157296.
La metodica nello svolgimento della verifica.
Le principali fasi nello svolgimento delle verifiche sono:
- l’Analisi documentale:
- libretto omologazione impianto;
- schemi elettrici ed oleodinamici;
- disegni meccanici d’assieme;
- documentazione di conformità accessoria.
- le Verifiche ispettive:
- verifica sullo stato di manutenzione degli impianti;
- verifiche funzionali sulle sicurezze;
- verifica sull’applicazione della Normativa Istituzionale.
Le verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. n. 162/99 art. 13, vengono effettuate dopo aver ricevuto l’affidamento incarico in forma scritta, da parte del proprietario dell’impianto o dal legale Rappresentante.
Area territoriale Valtellina e Alto Lario all’indirizzo e-mail (PEC) : impiantistica@pec.ats-montagna.it
Area territoriale Valcamonica all’indirizzo e-mail: impiantistica.vcs@ats-montagna.it
Si ricorda che le prestazioni sono onerose e soggette a tariffario come indicato nel tariffario prestazioni riportato nella sezione allegati.
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IMPIANTI ELETTRICI
In applicazione del DPR 462/01, espressamente richiamato dall’art.86 del D. Lgs n.81/08, sono soggetti alle verifiche i seguenti impianti solo se installati in ambienti di lavoro, pubblici o privati, per i quali si configuri un’attività lavorativa cui sia applicabile il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (presenza di lavoratori subordinati e/o autonomi e/o soggetti equiparati):
- gli impianti elettrici di messa aterra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione classificati secondo la direttiva ATEX 1999/92/CE ( Zone 0-1 Gas e Zone 20/21 Polveri).
NORMATIVA
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
- DM 37/2008.
- Norme tecniche CEI.
A CHI RIVOLGERSI
Per verifica periodica e straordinaria rivolgersi ad ATS MONTAGNA:
Area territoriale Valtellina e Alto Lario all’indirizzo e-mail (PEC): impiantistica@pec.ats-montagna.it
Area territoriale Valcamonica all’indirizzo e-mail: impiantistica.vcs@ats-montagna.it
Oppure rivolgersi agli Organismi notificati dal Ministero delle attività produttive.
LA VERIFICA PERIODICA
La verifica va effettuata prendendo come riferimento la linea guida D.D.U.O. 29 LUGLIO N.14404 “Direzione Generale Sanità-linee guida sull’applicazione del D.p.R. 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di impianti elettrici” (BURL n.34 19 agosto 2002) e la Guida CEI-ISPESL 64-14 ” Guida alla verifica degli impianti elettici utilizzatori” per la parte attinente alle verifiche inerenti gli impianti di terra, mentre si fa riferimento alle norme della serie EN 62305-3 (CEI 81-10 parti 1,2,3,4) per le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
La verifica della corretta installazione va estesa anche a quelle parti dell’impianto elettrico che nel corso della verifica dello stesso sono di evidente e immediata osservazione da parte del tecnico verificatore con un controllo a vista (es. protezione dai contatti diretti, dalle influenze esterne, installazione dei dispositivi sezionamento e comando, ecc.).
CHI DEVE FARE LA RICHIESTA
Il datore di lavoro o il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
QUANDO DEVE FARE LA RICHIESTA
È necessario stabilire la decorrenza dei termini per la verifica periodica ai sensi del DPR 462/01.
La decorrenza dei termini è stabilita confrontando le date:
- della dichiarazione di conformità valida ai fini di omologazione dell’impianto rilasciata dall’installatore;
- dell’ultima verifica effettuata dall’ ASL o da un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive.
MANCATA VERIFICA
Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Art 86, co.1 e 3 , sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro ( Art. 87, co. 4, lett. d).
COSTI VERIFICHE
La verifica è a pagamento a carico del datore di lavoro ai sensi del D.M. 08.05.1996 e successivi adeguamenti dell’ISTAT e tariffario ATS MONTAGNA consultabile nella sezione allegati, a fondo pagina.
PERIODICITÀ VERIFICHE
La periodicità delle verifiche è:
- biennale per gli impianti di terra e di protezione dai fulmini installati nei cantieri edili, negli ambienti di lavoro ad uso medico e nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;
- quinquennale per gli impianti di terra e di protezione dai fulmini installati in luoghi diversi dai precedenti
MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
L’art. 2 del DPR 462/01, prevede la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL territorialmente competente (per l’ATS Montagna sono le sedi di Como e Brescia) e all’ ATS Montagna la messa in servizio degli impianti di messa a terra , di protezione da scariche atmosferiche.
MESSA IN ESERCIZIO E OMOLOGAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
L’Art.5 del DPR 462/01 prevede:
- entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte all’ATS Montagna
- l’omologazione è effettuata dall’ATS Montagna che effettua la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati;
- le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, per consultare il tariffario, visualizzare la sezione allegati, a fondo pagina.
Ultimo aggiornamento: 27/01/2026