Tel. 
0342 055 111
 

Servizio impiantistica

Il Servizio Impiantistica per la Sicurezza è una Struttura Complessa e gli sono attribuite le seguenti funzioni:

  • effettuare verifiche periodiche su impianti di messa a terra ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche per i quali le aziende hanno presentato denuncia ex modelli A e B (D.M. 12-09-1959);
     
  • effettuare collaudi su impianti di messa a terra ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche per i quali le aziende hanno presentato denuncia ex modelli A e B (D.M. 12-09-1959 ) antecedentemente all’anno 1995;
     
  • supportare il Servizio PSAL, laddove richiesto, per verifiche di installazioni elettriche in luoghi pericolosi (Atex);
     
  • effettuare verifiche periodiche e straordinarie (anche per alcune tipologie di modifica) di ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici e privati, a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico;
     
  • effettuare verifiche periodiche e straordinarie (anche per alcune tipologie di modifica) di gru, scale aeree, ponti sviluppabili, ponti sospesi, idroestrattori, argani e paranchi;
     
  • effettuare verifiche periodiche di generatori di vapore, dei recipienti di vapore, dei recipienti e generatori di acqua surriscaldata, dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti e controlli non distruttivi;
     
  • effettuare verifiche periodiche di generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica;
     
  • Abilitazione alla conduzione di generatori a vapore: i candidati dovranno sostenere apposito esame di abilitazione presso l’ITL competente secondo le indicazioni presentate sul sto dell'Ispettorato, consultabile nella sezione Links a fondo pagina

 

Indirizzo PEC:  impiantistica@pec.ats-montagna.it 

Distretto Valtellina e Alto Lario

Valtellina e Alto Lario
Servizio Impiantistica

Via Nazario Sauro, 38 – 23100 Sondrio
Tel: 0342-055282
E-mail: impiantistica@ats-montagna.it

Distretto Valcamonica
Servizio Impiantistica

Piazza Alpini, 5 - 25043 Breno
Tel: 0364 795595
E-mail: impiantistica.vcs@ats-montagna.it

Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento

NORMATIVA

  • Decreto del Ministero dell’interno 11 Aprile 2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
  • Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

LE VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Le verifiche periodiche sono finalizzate a: 

  1. identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio 
  2. accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
  3. verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; 
  4. controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura;
  5. effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 

     

PRIMA VERIFICA PERIODICA

Dopo la messa in servizio, secondo la periodicità prevista dall’allegato VII, la prima verifica deve essere richiesta all’INAIL mediante il portale CIVA.

L’INAIL deve provvedere entro 45 gg dalla richiesta, direttamente oppure avvalendosi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati per l’effettuazione della verifica. Decorso inutilmente il termine, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. (Art.71 D.Lgs 81/2008)

La prima verifica, oltre al rilascio del relativo verbale e alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell’attrezzatura, contempla una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

  • Accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni e le condizioni effettivamente riscontrate nel momento del sopralluogo;
  • Valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell’attrezzatura
  • Accertare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.

VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE

Le verifiche successive, sempre secondo la periodicità prevista dall’allegato VII,  sono effettuate dalle ATS o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 (D.Lgs 81/2008) entro 30 gg.

 

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA

Con la periodicità prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e possibilmente entro 30 giorni dalla data di scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ATS competente per territorio o ad un organismo notificato l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima (modelli scaricabili a piè pagina), comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.

PERIODICITA’ VERIFICHE

Periodicità prevista dall’allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008, vedi Allegato

 

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta di verifica periodica deve essere inoltrata all’ATS della Montagna.

Distretto Valtellina e Alto Lario: Via Nazario Sauro, 38 – 23100 Sondrio, Tel 0342-055282

e-mail: impiantistica.sondrio@ats-montagna.it

Modulo di richiesta di verifica apparecchi di sollevamento (VAL)

Distretto Valcamonica:  Piazza Alpini, 5 – 25043 Breno (BS), Tel 0364 - 795595

e-mail: impiantistica.vcs@ats-montagna.it

Modulo di richiesta di verifica apparecchi di sollevamento (VCS)

Oppure rivolgersi agli Organismi Notificati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TARIFFARIO

Le prestazioni sono onerose e soggette a tariffazione come da tariffario consultabile nel link sotto.

Tariffario sollevamento

 

Per una corretta gestione utilizzare il browser firefox

L’ascensore è annoverato fra gli impianti di trasporto maggiormente utilizzati al mondo.
La sicurezza negli ultimi decenni ha visto incrementare la progettazione, in sviluppi sempre maggiori, per il suo costante miglioramento.
Gli impianti più longevi nell’installazione, presentano rischi essendo stati costruiti in riferimento a standard di sicurezza che oggi non sono più attuali.
Per ridurre al minimo il rischio e per conformarli ai regolamenti vigenti, gli ascensori debbono essere periodicamente controllati nell’osservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 30.04.99, n.162.
Il “Proprietario dello stabile o il suo legale Rappresentante” debbono osservare l’obbligo di effettuare la regolare manutenzione all’impianto e di sottoporlo, collaudato, omologato E.N.P.I. od I.S.P.E.S.L. oppure CE, nell’ambito delle direttive della Comunità Economica Europea, direttive CEE dell’approccio globale, alla verifica periodica biennale affidandolo prioritariamente, come da Art. 12. del D.P.R. 30 aprile 1999,  al Servizio Preposto ATS che ne abbia accettato l’incarico, nonché la ditta di manutenzione, abilitata, Art.15. 2. co.2.

Le disposizioni del DPR 162/99 si applicano a tutti gli ascensori e montacarichi così come definiti nel citato DPR all’Art.1, con le seguenti esclusioni:

  • impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
  • gli ascensori specificatamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
  • gli elevatori di scenotecnica;
  • gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
  • gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro;
  • i treni a cremagliera;
  • gli ascensori da cantiere.
  • Verifiche impianti ascensore a Direttiva 95/16/CE:
    • collaudi di serie in allegato sesto;
    • collaudi di unico prodotto in allegato X, decimo (modulo G);
    • analisi tecnica del progetto;
    • attestazioni di conformità CE.
  • Verifiche ispettive biennali di legge:
    • piattaforme elevatrici per disabili ai sensi della Circolare Ministeriale n. 157296.

La metodica nello svolgimento della verifica.

Le principali fasi nello svolgimento delle verifiche sono:

  • l’Analisi documentale:
    • libretto omologazione impianto;
    • schemi elettrici ed oleodinamici;
    • disegni meccanici d’assieme;
    • documentazione di conformità accessoria.
  •  le Verifiche ispettive:
    • verifica sullo stato di manutenzione degli impianti;
    • verifiche funzionali sulle sicurezze;
    • verifica sull’applicazione della Normativa Istituzionale.

Le verifiche periodiche ai  sensi del D.P.R. n. 162/99 art. 13, vengono effettuate dopo aver ricevuto l’affidamento incarico in forma scritta, da parte del proprietario dell’impianto o dal legale Rappresentante.

Area territoriale Valtellina e Alto Lario all’indirizzo e-mail (PEC) : impiantistica@pec.ats-montagna.it

Area territoriale Valcamonica all’indirizzo e-mail: impiantistica.vcs@ats-montagna.it

Si ricorda  che le prestazioni sono onerose e soggette a tariffario come indicato nel tariffario prestazioni riportato nella sezione allegati.

IMPIANTI ELETTRICI

In applicazione del DPR 462/01, espressamente richiamato dall’art.86 del D. Lgs n.81/08, sono soggetti alle verifiche i seguenti impianti solo se installati in ambienti di lavoro, pubblici o privati, per i quali si configuri un’attività lavorativa cui sia applicabile il D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. (presenza di lavoratori subordinati e/o autonomi e/o soggetti equiparati):

  • gli impianti elettrici di messa a terra;
  • gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione classificati secondo la direttiva ATEX 1999/92/CE (Zone 0-1 Gas e Zone 20/21 Polveri).

 

NORMATIVA
  • Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
  • DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
  • DM 37/2008.
  • Norme tecniche CEI.

 

LA VERIFICA PERIODICA

La verifica va effettuata prendendo come riferimento la linea guida D.D.U.O. 29 LUGLIO N.14404 “Direzione Generale Sanità-linee guida sull’applicazione del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di impianti elettrici” (BURL n.34 19 agosto 2002) e la Guida CEI-ISPESL 64-14 ”Guida alla verifica degli impianti elettici utilizzatori” per la parte attinente alle verifiche inerenti gli impianti di terra, mentre si fa riferimento alle norme della serie EN 62305-4 (CEI 81-10 parti 1,2,3,4) per le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

La verifica della corretta installazione va estesa anche a quelle parti dell’impianto elettrico che nel corso della verifica dello stesso sono di evidente e immediata osservazione da parte del tecnico verificatore con un controllo a vista (es. protezione dai contatti diretti, dalle influenze esterne, installazione dei dispositivi sezionamento e comando, ecc.).

 

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA

Il datore di lavoro o il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

 

QUANDO FARE LA RICHIESTA

È necessario stabilire la decorrenza dei termini per la verifica periodica ai sensi del DPR 462/01.

La decorrenza dei termini è stabilita confrontando le date:

  • della dichiarazione di conformità valida ai fini di omologazione dell’impianto rilasciata dall’installatore;
  • dell’ultima verifica effettuata dall’ATS o da un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive.
 
MANCATA VERIFICA

Per la mancata verifica periodica è prevista sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro e del dirigente (sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2562,91 euro (Art. 87, c. 4, lett. d).

 

PERIODICITA’ VERIFICHE

La periodicità delle verifiche è:

  • biennale per gli impianti di messa a terra e di protezione dai fulmini installati nei cantieri edili, negli ambienti di lavoro ad uso medico, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;
  • quinquennale per gli impianti di messa a terra e di protezione dai fulmini installati in luoghi diversi dai precedenti.

     

MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

L’art. 2 del DPR 462/01, disciplina la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la messa in servizio degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche:

  • all’INAIL (tramite il portale Civa);
  • all’ATS Montagna (vedi seguito)

Nello specifico, la procedura di denuncia dell’impianto ad ATS Montagna, prevede di allegare la Dichiarazione di Conformità dell’impianto (che di fatto ne costituisce l’omologazione e quindi l’esercibilità) al modulo sottostante, ed inoltrare i documenti via mail al distretto di competenza.

Modulo di trasmissione della Dichiarazione di Conformità:

 

MESSA IN ESERCIZIO E OMOLOGAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

L’art. 5 del DPR 462/01, disciplina la messa in esercizio degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la messa in servizio di tali impianti all’ATS Montagna, che è titolare di funzione per l’effettuazione dell’omologazione, che consiste in una visita ispettiva dell’ente per l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. In questo caso, a differenza di quanto avviene per impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche, la sola Dichiarazione di Conformità dell’impianto NON ne costituisce omologazione.

Nello specifico, la procedura di denuncia (e contestuale richiesta di omologazione) dell’impianto ad ATS Montagna, prevede di allegare la Dichiarazione di Conformità dell’impianto in luoghi con pericolo di esplosione (solo per zone 0, 1, 20 e 21) al modulo sottostante, ed inoltrare i documenti via mail al distretto di competenza.

Modulo di trasmissione della Dichiarazione di Conformità:

 

A CHI RIVOLGERSI

Distretto Valtellina e Alto Lario: Via Nazario Sauro, 38 – 23100 Sondrio, Tel 0342-055282

e-mail: impiantistica.sondrio@ats-montagna.it

Modulo di richiesta di verifica impianti elettrici (VAL)

Distretto Valcamonica:  Piazza Alpini, 5 – 25043 Breno (BS), Tel 0364 - 795595

e-mail: impiantistica.vcs@ats-montagna.it

Modulo di richiesta di verifica impianti elettrici (VCS)

Oppure rivolgersi agli Organismi Notificati dal Ministero delle attività produttive.

 

COSTI VERIFICHE

La verifica è a pagamento, a carico del datore di lavoro (art. 4 c. 4 e art 5 c. 6) ai sensi del DPR 462/01 secondo il tariffario ATS MONTAGNA consultabile nel link sotto.

 

Tariffario verifiche periodiche impianti elettrici e ascensori (impianti elettrici da pag. 9)

NORMATIVA

  • Decreto del Ministero dell’interno 11 Aprile 2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
  • Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
  • Decreto del Ministero delle attività produttive 1 dicembre 2004, n.329: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
  • DM 01/12/1975: Norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, al titolo II: Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica

 

LE VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Le verifiche periodiche sono finalizzate a: 

  1. identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente ed all'ATS della Montagna, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio 
  2. accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
  3. verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; 
  4. controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura; 
  5. effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 

     

    In particolare, nel merito delle verifiche periodiche, le attrezzature in pressione si suddividono sostanzialmente in 3 categorie:

  • RG: Recipienti Gas
  • GV: Generatori di Vapore
  • IR: Impianti di Riscaldamento

 

ESAME PROGETTO (solo per IR)

In base al DM 01/12/1975, per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolari superiori a 35 kW, è previsto che, precedentemente alla costruzione dell’impianto, il progetto dello stesso sia sottoposto preliminarmente alla valutazione dell'INAIL (tramite il portale CIVA).

Ricevuta l’approvazione, l’impianto può essere realizzato e segue l’iter illustrato ai seguenti titoli.

 

VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO OVVERO DI MESSA IN SERVIZIO

In generale le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'Art. 1 (DM 329/04), solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio da parte di INAIL da richiedere tramite il portale CIVA. Ai soli fini di tale verifica è previsto l’esercizio temporaneo dell’impianto. 

Da tale obbligo sono previste esclusioni in base a quanto riportato all’Art.5 (DM 329/04).

Per gli IR soggetti a denuncia INAIL (>35kW), l’Art. 22 (DM 01/12/1975) prevede sempre la verifica di primo impianto da parte di INAIL, al termine della quale viene rilasciato il libretto matricolare di impianto.

 

DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO

Conclusa con esito favorevole la verifica da parte di INAIL (ove prevista), l’utilizzatore può mettere in servizio effettivo l’attrezzatura, dandone formale comunicazione secondo quanto previsto all’Art.6 (DM 329/04) a:

  • INAIL (tramite il portale Civa);
  • ATS Montagna 

 

PRIMA VERIFICA PERIODICA

Dopo la messa in servizio, secondo la periodicità prevista dall’allegato VII, la prima verifica deve essere richiesta all’INAIL mediante il portale CIVA.

L’INAIL deve provvedere entro 45 gg dalla richiesta, direttamente oppure avvalendosi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati per l’effettuazione della verifica. Decorso inutilmente il termine, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. (art.71 D.Lgs 81/2008)

La prima verifica, oltre al rilascio del relativo verbale e alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell’attrezzatura, contempla una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

  • Accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni e le condizioni effettivamente riscontrate nel momento del sopralluogo;
  • Valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell’attrezzatura
  • Accertare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.

La prima verifica periodica non è prevista per gli IR.

VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE

Le verifiche successive, sempre secondo la periodicità prevista dall’allegato VII, sono effettuate dalle ATS o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 (D.Lgs 81/2008) entro 30 gg.

Per gli IR con potenzialità del focolare superiore a 116kW oppure superiore a 35kW in condomini con obbligo di amministratore di condominio, se l’impianto non è asservito esclusivamente a un ciclo produttivo, le verifiche, quinquennali, possono essere effettuate esclusivamente da ATS Montagna.

 

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA

L’utilizzatore è il soggetto obbligato a quanto soggiace al DM 329/04, che rimane valido anche per installazioni in luoghi “non di lavoro”. 

Laddove si configura un luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, la figura dell’utilizzatore viene assimilata al datore di lavoro o al soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Le prestazioni sono onerose e soggette a tariffazione come indicato nei documenti presenti in allegato.

 

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta di verifica periodica deve essere inoltrata all’ATS della Montagna.

Distretto Valtellina e Alto Lario: Via Nazario Sauro, 38 – 23100 Sondrio, Tel 0342-055282

e-mail: impiantistica.sondrio@ats-montagna.it

Modulo di richiesta di verifica apparecchi in pressione (VAL)

Distretto Valcamonica:  Piazza Alpini, 5 – 25043 Breno (BS), Tel 0364 - 795595

e-mail: impiantistica.vcs@ats-montagna.it

Modulo di richiesta di verifica apparecchi in pressione (VCS)

Oppure rivolgersi agli Organismi Notificati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ad eccezione di verifiche su IR non necessari all’attuazione del processo produttivo e RG GPL ad uso civile).

 

Ultimo aggiornamento: 12/05/2026