Modulistica Farmacie
La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone, a società di capitali e a società cooperative a responsabilità limitata (art. 7 L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.).
Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di farmacia è consentito solo dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione alla titolarità e deve essere riconosciuto con provvedimento dell’ATS.
Quando una società titolare di farmacia assegna la direzione ad altro farmacista o quando una società di persone, titolare di farmacia, si trasforma in società di capitali, o in caso di variazioni dello statuto, dei patti sociali, della compagine sociale o delle quote sociali, l’ATS ne prende formalmente atto.
All’atto dell’inizio della collaborazione in farmacia di un farmacista iscritto all’Ordine professionale, il titolare/direttore deve comunicare alla S.C. Assistenza Farmaceutica dell’ATS il nominativo e la data di assunzione del farmacista collaboratore. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio
La S.C. Assistenza Farmaceutica dell’ATS può, a seguito di motivata domanda del titolare/direttore, autorizzare altro farmacista iscritto all’Ordine dei Farmacisti alla sostituzione temporanea nella conduzione professionale della farmacia, per i motivi previsti dalla normativa vigente (infermità, gravi motivi di famiglia, gravidanza, parto e allattamento, a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare, per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale, per ferie). E’ facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica.
Nel caso di sostituzione del direttore, il sostituto deve anche essere in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della L. n. 475/1968 e s.m.i.
La Carta SISS permette al farmacista di accedere ai servizi accreditati regionali (emissione autocertificazioni del cittadino, eseguire le prenotazioni CUP) e alla spedizione delle ricette farmaceutiche dematerializzate. La Carta SISS può essere chiesta per ogni farmacista che lavora in farmacia.
La S.C. Servizio Farmaceutico dell’ATS rilascia i certificati degli stati di servizio dei farmacisti (art. 5 DPR n. 1275/1971 e L.R. 30 dicembre 2009, n. 33).
Gli orari di apertura, le chiusure infrasettimanali, le ferie e i turni di servizio delle farmacie sono disciplinati dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. agli articoli dal 90 al 93.
Il calendario dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali delle farmacie viene adottato dall’ATS entro il mese di maggio di ciascun anno, sentiti l’Ordine dei Farmacisti, le Associazioni di categoria sia pubbliche che private presenti sul territorio, previo parere dei Comuni interessati.
Le farmacie espongono un cartello indicante le farmacie di turno in ordine di vicinanza.
Le farmacie chiuse per ferie indicano le sedi aperte più vicine con il relativo orario.
Ulteriori variazioni durante l’anno (periodo di ferie, orario di apertura, giorno di chiusura infrasettimanale, giornata/e di chiusura non programmata/e) devono essere richieste all’ATS con un preavviso di almeno trenta giorni.
L’articolo 119 del TULS – Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 prevede:
Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto (ora ATS) con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell’assistenza farmaceutica, nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale.
Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l’esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto (ora ATS) almeno un mese prima.
Si raccomanda di riservare tale modalità esclusivamente ai casi di reale straordinarietà e non per richiedere chiusura per ferie per la quale va utilizzato il MOD 7.
Chi intende trasferire una farmacia o un dispensario in altri locali nell’ambito della sede della propria pianta organica, oppure ristruttura locali già esistenti, o ancora estende l’attività di farmacia in locali adiacenti, deve fare formale richiesta alla S.C. Servizio Farmaceutico dell’ATS.
Nel caso di trasferimento attività di farmacia in altri locali l’istanza deve essere pubblicata all’Albo dell’ATS e del Comune di pertinenza per 15 giorni consecutivi ed è indispensabile la visita ispettiva preventiva a cura della Commissione appositamente costituita presso ATS della Montagna.
Negli altri casi la pratica viene valutata sulla base di quanto presentato e la visita ispettiva preventiva è a discrezione degli uffici competenti.
In ogni caso si invita a prendere visione dei requisiti igienico-sanitari elencati nella nota regionale Prot. G1.2017.0017575 del 01/06/2017 a cui la farmacia deve attenersi.
L’autorizzazione alla vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica è rilasciata dall’ATS competente per territorio a seguito di istanza presentata alla S.C. Assistenza Farmaceutica da parte della farmacia/esercizio commerciale, di cui all’art. 5 c.1 DL 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 04/08/2006 n. 248.
Ottenuta l’autorizzazione, il titolare della farmacia/esercizio commerciale che intende avviare l’attività deve procedere alla registrazione, sul sito Web del Ministero della Salute, nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali dove viene indicato l’indirizzo del sito web, nonché, ottenere copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale. A tal fine, il titolare deve compilare l’istanza on line alla pagina del Ministero della Salute riportata di seguito nella sezione link.
Eventuali modifiche dei dati riportati nel provvedimento di autorizzazione devono essere comunicate a questa ATS entro trenta giorni dal verificarsi, pena la decadenza dell’autorizzazione.
Ultimo aggiornamento: 09/12/2025