Un corretto e regolare adempimento alle disposizioni attinenti alle anagrafi zootecniche è fondamentale per garantire una coerente e efficace attività di Controllo Ufficiale da parte delle Autorità Sanitarie competenti.
In base al MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R -Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23). L’operatore che detiene bovini provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato, conformemente agli articoli 38 e 41, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, nello stabilimento di nascita entro i 20 giorni di età, e in ogni caso prima di lasciare tale stabilimento di nascita, almeno mediante:
a) due marchi auricolari, uno su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione – tale modalità è prevista per bovini diversi da quelli indicati alla lettera b);
oppure
b) un marchio auricolare convenzionale apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice identificativo
L’operatore provvede alla registrazione in BDN del bovino identificato, entro 7 giorni dall’apposizione degli identificativi inserendo la data di nascita, il codice identificativo dell’animale e della madre, la tipologia, l’ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione utilizzati, la razza e il sesso, con possibilità di registrare la data di castrazione.
Le movimentazioni in ingresso ed in uscita, nonché la morte devono essere registrate in BDN entro 7 giorni.
Furti e smarrimenti vanno comunicati entro 48 ore dalla scoperta dell’evento unendo alla comunicazione copia della denuncia.
Le movimentazione dei capi bovini sono obbligatoriamente tracciate mediante compilazione in BDN del Documento di accompagnamento ex Mod.4.
Aggiornato il 20 Novembre 2024 da ATS Montagna