DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)
 
 Vigente al: 3-10-2017  
 

Capo I

Principi generali

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi  35  e  36
dell'articolo 1; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  ed  in
particolare il comma 8 dell'articolo 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   134,   costituiscono   principio
fondamentale della normativa in materia  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il  parere  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Principio generale di trasparenza 
 
  1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale ((dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche  amministrazioni,  allo  scopo  di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione  degli
interessati all'attivita' amministrativa e)) favorire  forme  diffuse
di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali   e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto  statistico  e  di
protezione dei dati  personali,  concorre  ad  attuare  il  principio
democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di
imparzialita',  buon   andamento,   responsabilita',   efficacia   ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita'  e  lealta'
nel servizio alla nazione.  Essa  e'  condizione  di  garanzia  delle
liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'  dei  diritti  civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al
servizio del cittadino. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto,  nonche'  le  norme  di
attuazione   adottate   ai   sensi   dell'articolo   48,    integrano
l'individuazione del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di  trasparenza,  prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione,  a  norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e
costituiscono altresi'  esercizio  della  funzione  di  coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo  comma,
lettera r), della Costituzione. 
                               Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  ((1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la  liberta'
di accesso  di  chiunque  ai  dati  e  ai  documenti  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui  all'articolo
2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti  relativi  alla  tutela  di
interessi  pubblici  e  privati  giuridicamente  rilevanti,   tramite
l'accesso  civico  e   tramite   la   pubblicazione   di   documenti,
informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita'  delle
pubbliche amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione.)) 
  2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione  si  intende  la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole  tecniche
di  cui  all'allegato  A,  nei  siti  istituzionali  delle  pubbliche
amministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati
concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle    pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere
ai siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed
identificazione. 
                             Art. 2-bis 
 
 
                (Ambito soggettivo di applicazione). 
 
  1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni,  ivi  comprese  le  autorita'  portuali,  nonche'   le
autorita'  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e
regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: 
    a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 
    ((b)  alle  societa'  in   controllo   pubblico   come   definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera  m),  del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate  come  definite
dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  p),   dello   stesso   decreto
legislativo, nonche' le  societa'  da  esse  partecipate,  salvo  che
queste  ultime  siano,  non  per  il  tramite  di  societa'  quotate,
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.)) 
    c) alle associazioni, alle fondazioni  e  agli  enti  di  diritto
privato comunque denominati, anche privi di  personalita'  giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attivita'  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in
cui  la  totalita'  dei  titolari  o   dei   componenti   dell'organo
d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche
amministrazioni. 
  3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti  inerenti  all'attivita'  di  pubblico  interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle
societa'  in  partecipazione  pubblica  come  definite  dal   decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto  privato,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,  con
bilancio superiore a cinquecentomila euro,  che  esercitano  funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. 
 
                                                                  (5) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art.  42,  comma
1) che "I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto  legislativo
n. 33 del  2013  si  adeguano  alle  modifiche  allo  stesso  decreto
legislativo,  introdotte   dal   presente   decreto,   e   assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato  dall'articolo  6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto." 
                               Art. 3 
 
 
              Pubblicita' e diritto alla conoscibilita' 
 
  1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto ((di accesso
civico, ivi compresi quelli oggetto)) di  pubblicazione  obbligatoria
ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha  diritto
di  conoscerli,  di  fruirne  gratuitamente,  e  di   utilizzarli   e
riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7. 
  ((1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito  il  Garante
per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano  coinvolti
dati personali, con propria delibera adottata,  previa  consultazione
pubblica, in conformita' con i  principi  di  proporzionalita'  e  di
semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli  oneri  gravanti
sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati,  le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione  obbligatoria  ai
sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in  forma
integrale e'  sostituita  con  quella  di  informazioni  riassuntive,
elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai  dati  e  ai
documenti nella loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5. 
  1-ter. L'Autorita' nazionale  anticorruzione  puo',  con  il  Piano
nazionale  anticorruzione,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
presente decreto,  precisare  gli  obblighi  di  pubblicazione  e  le
relative modalita'  di  attuazione,  in  relazione  alla  natura  dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate  per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per  gli  ordini  e  collegi
professionali.)) 
                               Art. 4 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) 
                             Art. 4-bis 
 
 
     (( (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). )) 
 
  ((1. L'Agenzia per l'Italia digitale,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, al  fine  di  promuovere  l'accesso  e
migliorare la  comprensione  dei  dati  relativi  all'utilizzo  delle
risorse  pubbliche,  gestisce  il  sito  internet  denominato  "Soldi
pubblici"  che  consente  l'accesso  ai  dati  dei  pagamenti   delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che  l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento. 
  2.   Ciascuna   amministrazione   pubblica   sul    proprio    sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della  sezione
"Amministrazione trasparente", i  dati  sui  propri  pagamenti  e  ne
permette la  consultazione  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 
  3. Per le spese in materia di personale si applica quanto  previsto
dagli articoli da 15 a 20. 
  4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  ai   relativi   adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.)) 

((Capo I-bis

Diritto di accesso a dati e documenti))

                               Art. 5 
 
 
             (( (Accesso civico a dati e documenti). )) 
 
  ((1. L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo  alle
pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2.  Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
  3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'  sottoposto
ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del
richiedente. L'istanza  di  accesso  civico  identifica  i  dati,  le
informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione.
L'istanza  puo'  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo  le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, ed e' presentata  alternativamente  ad  uno
dei seguenti uffici: 
    a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
    b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
    c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione  nella  sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; 
    d) al responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza, ove l'istanza  abbia  a  oggetto  dati,  informazioni  o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto. 
  4. Il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o
cartaceo e' gratuito, salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la  riproduzione  su
supporti materiali. 
  5.   Fatti   salvi   i   casi   di   pubblicazione    obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata  la  richiesta  di  accesso,  se
individua soggetti controinteressati, ai sensi  dell'articolo  5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio
di copia con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via
telematica  per  coloro  che  abbiano  consentito   tale   forma   di
comunicazione.   Entro   dieci   giorni   dalla    ricezione    della
comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una  motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di  accesso.  A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al  comma  6  e'   sospeso   fino   all'eventuale   opposizione   dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica  amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 
  6.  Il  procedimento  di  accesso  civico  deve   concludersi   con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni  dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali    controinteressati.    In    caso    di     accoglimento,
l'amministrazione   provvede   a   trasmettere   tempestivamente   al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso  in  cui
l'istanza  riguardi  dati,  informazioni  o  documenti   oggetto   di
pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del   presente   decreto,   a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta  pubblicazione  dello  stesso,
indicandogli  il  relativo  collegamento  ipertestuale.  In  caso  di
accoglimento   della   richiesta   di   accesso   civico   nonostante
l'opposizione del  controinteressato,  salvi  i  casi  di  comprovata
indifferibilita',   l'amministrazione   ne   da'   comunicazione   al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o  i
documenti richiesti non prima  di  quindici  giorni  dalla  ricezione
della  stessa  comunicazione  da  parte  del  controinteressato.   Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono  essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti  dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa  amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze. 
  7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di  mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6,  il  richiedente  puo'
presentare richiesta di riesame  al  responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di  cui  all'articolo  43,  che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi  di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore  ai   predetti   dieci   giorni.   Avverso   la   decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta  di  riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione  e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al  Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116  del  Codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104. 
  8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni  o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove  costituito.
Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la  competenza  e'
attribuita al difensore civico competente per  l'ambito  territoriale
immediatamente  superiore.  Il   ricorso   va   altresi'   notificato
all'amministrazione interessata. Il  difensore  civico  si  pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il  difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento,  ne  informa
il richiedente  e  lo  comunica  all'amministrazione  competente.  Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore  civico,  l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso  si  sia  rivolto  al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116,  comma  1,  del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza  al  difensore
civico. Se l'accesso e' stato  negato  o  differito  a  tutela  degli
interessi  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  lettera  a),  il
difensore civico provvede sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, il quale si  pronuncia  entro  il  termine  di  dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione  al  Garante,
il termine per la pronuncia  del  difensore  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore ai predetti dieci giorni. 
  9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso,  il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai  sensi  del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi  del  comma
8. 
  10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico  riguardi  dati,
informazioni o documenti oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai
sensi del presente decreto, il responsabile della  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  ha  l'obbligo  di  effettuare   la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 
  11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti  dal  Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso  degli  interessati  previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.)) 
                             Art. 5-bis 
 
 
           (( (Esclusioni e limiti all'accesso civico). )) 
 
  ((1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e'  rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla
tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 
    a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
    b) la sicurezza nazionale; 
    c) la difesa e le questioni militari; 
    d) le relazioni internazionali; 
    e) la politica e la stabilita'  finanziaria  ed  economica  dello
Stato; 
    f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
    g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
  2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi'  rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
    a) la protezione  dei  dati  personali,  in  conformita'  con  la
disciplina legislativa in materia; 
    b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
    c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica  o
giuridica, ivi  compresi  la  proprieta'  intellettuale,  il  diritto
d'autore e i segreti commerciali. 
  3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso  nei  casi
di segreto di Stato e negli  altri  casi  di  divieti  di  accesso  o
divulgazione previsti  dalla  legge,  ivi  compresi  i  casi  in  cui
l'accesso e' subordinato dalla  disciplina  vigente  al  rispetto  di
specifiche condizioni, modalita' o  limiti,  inclusi  quelli  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
  4. Restano fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui  ai  commi  1  e  2  riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti  del  documento  richiesto,  deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 
  5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano  unicamente  per  il
periodo nel quale la protezione e'  giustificata  in  relazione  alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per  la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2,  sia  sufficiente  fare
ricorso al potere di differimento. 
  6.  Ai  fini  della  definizione  delle  esclusioni  e  dei  limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la  protezione  dei  dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
recanti indicazioni operative.)) 
                             Art. 5-ter 
 
 
(( (Accesso per fini scientifici  ai  dati  elementari  raccolti  per
                     finalita' statistiche). )) 
 
  ((1. Gli enti e uffici del Sistema statistico  nazionale  ai  sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito  Sistan,
possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari,
privi di ogni  riferimento  che  permetta  l'identificazione  diretta
delle  unita'  statistiche,  raccolti  nell'ambito   di   trattamenti
statistici di cui i medesimi soggetti siano  titolari,  a  condizione
che: 
    a)  l'accesso  sia  richiesto  da  ricercatori   appartenenti   a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco  redatto  dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito
di valutazione  effettuata  dal  medesimo  soggetto  del  Sistan  che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al  medesimo  comma
3; 
    b)  sia  sottoscritto,  da  parte  di  un  soggetto  abilitato  a
rappresentare  l'ente  richiedente,  un   impegno   di   riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei  dati,  gli  obblighi  dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in  caso  di  violazione  degli
impegni  assunti,  nonche'  le  misure  adottate  per   tutelare   la
riservatezza dei dati; 
    c) sia presentata  una  proposta  di  ricerca  e  la  stessa  sia
ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3,  lettera
b), dal medesimo  soggetto  del  Sistan  che  concede  l'accesso.  Il
progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il  motivo  per  il
quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di  dati
elementari,  i  ricercatori  che  hanno  accesso  ai  dati,  i   dati
richiesti, i metodi  di  ricerca  e  i  risultati  che  si  intendono
diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate  dichiarazioni  di
riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori  che  avranno
accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare  trattamenti  diversi
da quelli  previsti  nel  progetto  di  ricerca,  conservare  i  dati
elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i  dati
a terzi e diffonderli, pena  l'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'articolo 162, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196. 
  2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto  dei  tipi  di
dati nonche' dei rischi e delle  conseguenze  di  una  loro  illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori  sotto  forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere  l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In  caso  di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e  l'impossibilita'  di   soluzioni   alternative,   sono   messi   a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo  di  questi  ultimi  avvenga  all'interno  di   laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono  i
dati, accessibili anche da remoto tramite  laboratori  organizzati  e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione  che  il  rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non  permettano  il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle  norme  in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati  personali,  o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al  perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico  cui
afferiscono i dati, sulla base  di  appositi  protocolli  di  ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali
siano richiamate le norme in  materia  di  segreto  statistico  e  di
protezione dei dati personali. 
  3. Sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  il
Comitato di indirizzo e  coordinamento  dell'informazione  statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del  supporto  dell'Istat,  adotta  le  linee  guida  per
l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente  articolo.  In
particolare, il Comstat stabilisce: 
    a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma  1,
lettera a),  avuto  riguardo  agli  scopi  istituzionali  perseguiti,
all'attivita'  svolta  e  all'organizzazione  interna  in   relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per  garantire
la sicurezza dei dati; 
    b) i criteri di ammissibilita'  dei  progetti  di  ricerca  avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita'  di  disporre  dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi  impiegati
per la loro analisi e diffusione; 
    c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei  laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2; 
    d) i criteri per  l'accreditamento  dei  gestori  dei  laboratori
virtuali, avuto riguardo agli  scopi  istituzionali,  all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la  gestione
e la sicurezza dei dati; 
    e) le conseguenze di eventuali violazioni degli  impegni  assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 
  4. Nei siti istituzionali del Sistan  e  di  ciascun  soggetto  del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili. 
  5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.)) 

((Capo I-ter

Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti))

                               Art. 6 
 
 
                     Qualita' delle informazioni 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualita'  delle
informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone
l'integrita',  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche'  la  conformita'  ai
documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto
dall'articolo 7. 
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni
diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 
                                                                ((5)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3)
che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente  Capo:  «CAPO  I-TER  -  PUBBLICAZIONE   DEI   DATI,   DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»". 
                               Art. 7 
 
 
                      Dati aperti e riutilizzo 
 
  1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono  pubblicati
in formato di tipo  aperto  ai  sensi  dell'articolo  68  del  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del  decreto  legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  senza  ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di  rispettarne
l'integrita'. 
                                                                ((5)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3)
che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente  Capo:  «CAPO  I-TER  -  PUBBLICAZIONE   DEI   DATI,   DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»". 
                             Art. 7-bis 
 
 
               (( (Riutilizzo dei dati pubblicati). )) 
 
  ((1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali  diversi  dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,
comportano la  possibilita'  di  una  diffusione  dei  dati  medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche' il  loro  trattamento  secondo
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilita'
tramite i motori di ricerca  web  ed  il  loro  riutilizzo  ai  sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul  trattamento  dei  dati
personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di  specifica  previsione  di  legge  o  regolamento,  nel
rispetto dei limiti indicati  dall'articolo  5-bis,  procedendo  alla
indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali   eventualmente
presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  all'accesso  e  alla  diffusione  delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare  anche  oltre  la  scadenza  del  mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.)) 
                               Art. 8 
 
 
          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
 
  1.  I  documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione
obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono   pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
  2. I documenti contenenti altre  informazioni  e  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per  un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a
che gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i
diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,  comma  2,  e
15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i  relativi  dati  e  documenti
sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.)) 
  ((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla  base  di  una
valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione
e delle richieste  di  accesso,  determina,  anche  su  proposta  del
Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata
della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore  a
5 anni.)) 
                               Art. 9 
 
 
            Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 
 
  1.  Ai  fini  della   piena   accessibilita'   delle   informazioni
pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  e'  collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui
interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente.  ((Al  fine  di  evitare
eventuali  duplicazioni,  la  suddetta  pubblicazione   puo'   essere
sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del  sito  in
cui  sono  presenti  i  relativi  dati,  informazioni  o   documenti,
assicurando la qualita' delle informazioni di cui  all'articolo  6.))
Le amministrazioni non possono  disporre  filtri  e  altre  soluzioni
tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare  ed
effettuare  ricerche  all'interno  della   sezione   «Amministrazione
trasparente». 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
                             Art. 9-bis 
 
 
              (( (Pubblicazione delle banche dati). )) 
 
  ((1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui
all'Allegato B pubblicano i dati,  contenuti  nelle  medesime  banche
dati,  corrispondenti  agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al
presente decreto, indicati nel  medesimo,  con  i  requisiti  di  cui
all'articolo 6, ove compatibili  con  le  modalita'  di  raccolta  ed
elaborazione dei dati. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei  dati  effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i  soggetti  di
cui all'articolo  2-bis  adempiono  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante  la
comunicazione dei dati, delle  informazioni  o  dei  documenti  dagli
stessi detenuti  all'amministrazione  titolare  della  corrispondente
banca dati e con la pubblicazione  sul  proprio  sito  istituzionale,
nella  sezione  "Amministrazione   trasparente",   del   collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i  relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni  di  continuare  a  pubblicare  sul  proprio  sito  i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati. 
  3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle  banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione  ai  sensi  del  comma  2  ed
effettivamente comunicati, la richiesta  di  accesso  civico  di  cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione  della
corruzione e della trasparenza  dell'amministrazione  titolare  della
banca dati. 
  4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti  di  cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo  5  e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.)) 
                                                                ((5)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art.  42,  comma
2) che "Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo  9-bis  del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un  anno  dalla
data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   Ai   fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del  predetto  decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  verificano  la  completezza   e   la
correttezza dei dati gia' comunicati alle  pubbliche  amministrazioni
titolari  delle  banche  dati  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto
legislativo n. 33 del  2013,  e,  ove  necessario,  trasmettono  alle
predette amministrazioni i dati mancanti o  aggiornati.  A  decorrere
dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, i soggetti  di  cui  al  citato  articolo  9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo  9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013." 
                               Art. 10 
 
 
((Coordinamento con il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della
                            corruzione)) 
 
  ((1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del  Piano
triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo  1,
comma  5,  della  legge  n.  190  del  2012,  i  responsabili   della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle  informazioni
e dei dati ai sensi del presente decreto.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  ((3. La promozione di maggiori livelli di  trasparenza  costituisce
un obiettivo strategico di ogni amministrazione,  che  deve  tradursi
nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.)) 
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32. 
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di  consumatori
o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni   altro   osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui
all'articolo 9: 
  ((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;)) 
  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione  principale  ai
fini della determinazione degli  standard  di  qualita'  dei  servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi  dell'articolo
11 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  cosi'  come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n. 150. 
                               Art. 11 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) 
                               Art. 12 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
                      e amministrativo generale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre
1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche
amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano
l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni atto ((, previsto dalla  legge  o
comunque adottato,)) che dispone in  generale  sulla  organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le  riguardano  o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse,  ivi  compresi  i
codici di condotta ((, le misure  integrative  di  prevenzione  della
corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma  2-bis,  della
legge   n.   190   del   2012,   i   documenti   di    programmazione
strategico-gestionale e gli  atti  degli  organismi  indipendenti  di
valutazione)). 
  1-bis. Il  responsabile  della  trasparenza  delle  amministrazioni
competenti  pubblica  sul  sito  istituzionale  uno  scadenzario  con
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi  introdotti   e   lo   comunica   tempestivamente   al
Dipartimento   della   funzione   pubblica   per   la   pubblicazione
riepilogativa su base  temporale  in  un'apposita  sezione  del  sito
istituzionale.   L'inosservanza   del   presente    comma    comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. 
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
attivita' di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita'
delle pubbliche amministrazioni

                               Art. 13 
 
 
Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le
informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione,
corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 
  a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 
  b) all'articolazione degli uffici, le competenze ((...)) di ciascun
ufficio, anche di livello  dirigenziale  non  generale,  i  nomi  dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici; 
  c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena
accessibilita'  e  comprensibilita'  dei  dati,   dell'organizzazione
dell'amministrazione,    mediante    l'organigramma    o     analoghe
rappresentazioni grafiche; 
  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali. 
                               Art. 14 
 
 
((Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
                     di incarichi dirigenziali)) 
 
  1. Con riferimento ai titolari di incarichi  politici,  ((anche  se
non di carattere elettivo)), di livello statale regionale  e  locale,
((lo Stato, le regioni e gli  enti  locali  pubblicano))  i  seguenti
documenti ed informazioni: 
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della
durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici; 
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti
pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo
corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente
decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. 
  ((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di  cui  al
comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione,  di
direzione  o  di  governo  comunque  denominati,  salvo   che   siano
attribuiti  a  titolo  gratuito,  e  per  i  titolari  di   incarichi
dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
procedure pubbliche di selezione. 
  1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti  a  carico
della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 
  1-quater. Negli atti di conferimento di  incarichi  dirigenziali  e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi  di  trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata  comprensione  e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento  ai  dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia  in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei  suddetti
obiettivi   determina   responsabilita'   dirigenziale    ai    sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini
del conferimento di successivi incarichi. 
  1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al  comma  1  si
applicano anche ai titolari di posizioni  organizzative  a  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei  casi  di  cui  all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  e  in  ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.  Per  gli  altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo  curriculum
vitae.)) 
  2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi  1
e  1-bis  entro  tre  mesi  dalla  elezione,  dalla  nomina   o   dal
conferimento  dell'incarico  e  per  i  tre  anni  successivi   dalla
cessazione  del  mandato  o  dell'incarico  dei  soggetti,  salve  le
informazioni  concernenti   la   situazione   patrimoniale   e,   ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e
documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.)) 
                               Art. 15 
 
 
((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari  di  incarichi  di
                    collaborazione o consulenza)) 
 
  1. ((Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9-bis  e  fermi
restando gli obblighi)) di  comunicazione  di  cui  all'articolo  17,
comma  22,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le   pubbliche
amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative  ai  titolari  di  incarichi  ((...))  di  collaborazione  o
consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita'
di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di
consulenza  o  di  collaborazione,  con  specifica   evidenza   delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato. 
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi ((...))  di  collaborazione  o  di  consulenza  a  soggetti
esterni a qualsiasi titolo per  i  quali  e'  previsto  un  compenso,
completi  di  indicazione  dei  soggetti  percettori,  della  ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica dei relativi dati  ai  sensi  dell'articolo  53,  comma  14,
secondo periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,   sono   condizioni   per   l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui  rispettivi
siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2,
il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario
ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni
successivi alla cessazione dell'incarico. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
                             Art. 15-bis 
 
 
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi  conferiti  nelle
                      societa' controllate).)) 
 
  ((1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
societa' a controllo pubblico,  nonche'  le  societa'  in  regime  di
amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati  regolamentati  e   loro
controllate, pubblicano, entro  trenta  giorni  dal  conferimento  di
incarichi  di  collaborazione,   di   consulenza   o   di   incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni  successivi
alla loro cessazione, le seguenti informazioni: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
    d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  2.  La  pubblicazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma   1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta.)) 
                             Art. 15-ter 
 
 
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti gli  amministratori  e  gli
  esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi). )) 
 
  ((1. L'albo  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  4
febbraio 2010, n. 14, e' tenuto  con  modalita'  informatiche  ed  e'
inserito in un'area pubblica  dedicata  del  sito  istituzionale  del
Ministero della  giustizia.  Nell'albo  sono  indicati,  per  ciascun
iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorita' che
lo  ha  conferito  e  della  relativa  data  di  attribuzione  e   di
cessazione, nonche' gli acconti e il  compenso  finale  liquidati.  I
dati di cui al periodo precedente sono  inseriti  nell'albo,  a  cura
della  cancelleria,  entro  quindici  giorni  dalla   pronuncia   del
provvedimento. Il regolamento di cui  all'articolo  10  del  suddetto
decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati  che
devono essere contenuti nell'albo. 
  2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  di  cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli  incarichi  conferiti  ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati  di  cui  all'articolo  38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche'  i
compensi a ciascuno di essi liquidati. 
  3. Nel registro di cui all'articolo 28,  quarto  comma,  del  regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  vengono  altresi'   annotati   i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale  in
favore di ciascuno dei soggetti  di  cui  al  medesimo  articolo  28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato  e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 
  4.  Le  prefetture  pubblicano  i  provvedimenti  di  nomina  e  di
quantificazione dei compensi degli  amministratori  e  degli  esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90.)) 
                               Art. 16 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il
  costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale
e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo  60,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del  quale
sono rappresentati i dati  relativi  alla  dotazione  organica  e  al
personale  effettivamente  in  servizio  e  al  relativo  costo,  con
l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse  qualifiche  e
aree professionali, con particolare riguardo al  personale  assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo
politico. 
  2.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle pubblicazioni  di  cui
al comma 1, evidenziano  separatamente,  i  dati  relativi  al  costo
complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in   servizio,
articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati
relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di
livello dirigenziale. 
  ((3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei
processi di mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti
interessati.)) ((5)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art.  42,  comma
3) che "Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma  3-bis,
del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del
presente decreto, sono dovute anche per i processi  di  mobilita'  di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190." 
                               Art. 17 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a  tempo
                            indeterminato 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano  annualmente,  nell'ambito  di
quanto previsto  dall'articolo  16,  comma  1,  i  dati  relativi  al
personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato,  ((...))
ivi  compreso  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta
collaborazione  con  gli  organi  di  indirizzo  politico.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  2.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche  amministrazioni))  pubblicano   trimestralmente   i   dati
relativi al costo complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1,
((...)) con particolare riguardo al personale assegnato  agli  uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
                               Art. 18 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti
                       ai dipendenti pubblici 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche  amministrazioni))  pubblicano  l'elenco  degli   incarichi
conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con
l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni
incarico. 
                               Art. 19 
 
 
                          Bandi di concorso 
 
  1. Fermi restando gli altri  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le
pubbliche amministrazioni pubblicano  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento,   a   qualsiasi    titolo,    di    personale    presso
l'amministrazione  ((,  nonche'  i  criteri  di   valutazione   della
Commissione e le tracce delle prove scritte)). 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono  costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in corso ((...)). 
                               Art. 20 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi  alla  valutazione  della
performance e alla distribuzione dei premi al personale. 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi
all'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla   performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
  2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei
sistemi  di  misurazione  e   valutazione   della   performance   per
l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla  sua
distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del  livello
di selettivita' utilizzato nella  distribuzione  dei  premi  e  degli
incentivi, nonche' i  dati  relativi  al  grado  di  differenziazione
nell'utilizzo della  premialita'  sia  per  i  dirigenti  sia  per  i
dipendenti.)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
                               Art. 21 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  i  dati  sulla  contrattazione
                             collettiva 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano i riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi collettivi  nazionali,  che  si
applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  ((dall'articolo  9-bis   e))
dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti  integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo  di  cui  all'articolo  40-bis,
comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  nonche'  le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello  stesso
articolo. La  relazione  illustrativa,  fra  l'altro,  evidenzia  gli
effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo
in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati,  anche
in relazione alle richieste dei cittadini. 
                               Art. 22 
 
Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
vigilati, e agli enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico,
     nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 
 
  1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,  ciascuna
amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente: 
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,
vigilati ((o  finanziati  dall'amministrazione  medesima  nonche'  di
quelli)) per i quali l'amministrazione  abbia  il  potere  di  nomina
degli amministratori  dell'ente,  con  l'elencazione  delle  funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di
partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l'entita',   con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in
favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico
affidate; 
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in
controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle  funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli
enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da
pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  nomina
dei vertici o dei componenti degli organi; 
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; 
  ((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di  societa'  a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa'  gia'
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche,  alienazione  di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a  controllo  pubblico
in  mercati  regolamentati  e   razionalizzazione   periodica   delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto  legislativo  adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.)) 
  2.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  per
ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono
pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura  della
eventuale   partecipazione    dell'amministrazione,    alla    durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per
l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai
risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((...)). 
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in  loro  favore
di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   dell'amministrazione
interessata ((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono
tenute  ad  erogare  a  fronte  di  obbligazioni   contrattuali   per
prestazioni svolte in loro favore  da  parte  di  uno  degli  enti  e
societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a)  a
c) )). 
  5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente  controllate
nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle
medesime amministrazioni. 
  ((6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione   nei   confronti   delle   societa',   partecipate   da
amministrazioni   pubbliche,   con   azioni   quotate   in    mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea,  e  loro
controllate.)) 
                               Art. 23 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei
mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di
indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
  a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); 
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile  2016,
n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis)); 
  c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o
con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11  e
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
                               Art. 24 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) 
                               Art. 25 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) 
                               Art. 26 
 
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,
  contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone
  fisiche ed enti pubblici e privati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni  stesse
devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione
delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle
imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. ((Ove
i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto  dalla
stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di
persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo)). 
  3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce
condizione legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che  dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mille
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli  organi
di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario  della  prevista
concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche
ai  fini  del  risarcimento   del   danno   da   ritardo   da   parte
dell'amministrazione,  ai  sensi   dell'articolo   30   del   decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio
economico-sociale degli interessati. 
                                                                ((7)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1,  comma  126)
che "A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  si
applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di
fatto, direttamente o  indirettamente,  dalle  amministrazioni  dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali,
nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di  tale  obbligo
comporta una sanzione pari alle somme erogate". 
                               Art. 27 
 
 
                Obblighi di pubblicazione dell'elenco 
                      dei soggetti beneficiari 
 
  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o
il nome di altro soggetto beneficiario; 
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; 
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto
incaricato. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di
facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione. 
                               Art. 28 
 
 
Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e
                             provinciali 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
regioni, le province)) autonome di Trento e  Bolzano  e  le  province
pubblicano  i  rendiconti  di  cui  all'articolo  1,  comma  10,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a
ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli
atti e le relazioni degli organi di controllo. 
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno. 

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

                               Art. 29 
 
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e
  del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonche'
  dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni  dalla
loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e  a
quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare  la
piena accessibilita' e comprensibilita'. 
  1-bis.  Le   pubbliche   amministrazioni   pubblicano   e   rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i  dati
relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi
dell'articolo 7, secondo uno schema tipo  e  modalita'  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011. 
                               Art. 30 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e  la  gestione
                           del patrimonio. 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano le informazioni identificative
degli immobili posseduti ((e di quelli detenuti)), nonche'  i  canoni
di locazione o di affitto versati o percepiti. 
                               Art. 31 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 
 
  ((1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  gli  atti   degli
organismi  indipendenti  di  valutazione  o  nuclei  di  valutazione,
procedendo  all'indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali
eventualmente  presenti.  Pubblicano,  inoltre,  la  relazione  degli
organi  di  revisione  amministrativa  e  contabile  al  bilancio  di
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non  recepiti
della Corte dei  conti  riguardanti  l'organizzazione  e  l'attivita'
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.)) 

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati

                               Art. 32 
 
 
       Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi))
pubblicano la  carta  dei  servizi  o  il  documento  contenente  gli
standard di qualita' dei servizi pubblici. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  ((e  i  gestori   di   pubblici
servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 
  a) i costi contabilizzati  ((...))  e  il  relativo  andamento  nel
tempo; 
  b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
                               Art. 33 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento
                        dell'amministrazione 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche  amministrazioni))  pubblicano,  con  cadenza  annuale,  un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti
di  beni,  servizi   ((prestazioni   professionali))   e   forniture,
denominato 'indicatore annuale di tempestivita'  dei  pagamenti'  ((,
nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle  imprese
creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le
pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un  indicatore,   avente   il
medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita'
dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei  debiti  e  il
numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al  presente
comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso  a  un
portale unico, secondo uno  schema  tipo  e  modalita'  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata. 
                               Art. 34 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) 
                               Art. 35 
 
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e
  ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione
  d'ufficio dei dati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle
tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti
i riferimenti normativi utili; 
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
  c)  ((l'ufficio))  del   procedimento,   unitamente   ai   recapiti
telefonici  e  alla  casella  di  posta  elettronica   istituzionale,
nonche',  ove  diverso,   l'ufficio   competente   all'adozione   del
provvedimento finale, con l'indicazione  del  nome  del  responsabile
dell'ufficio, unitamente ai rispettivi  recapiti  telefonici  e  alla
casella di posta elettronica istituzionale; 
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti
da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i
fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a
corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del
procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero
il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso
dell'amministrazione; 
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la
sua conclusione e i modi per attivarli; 
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; 
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere,
con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale; 
  n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o
formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve
invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine
congruo. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso
diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); 
  c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
                               Art. 36 
 
 
             Pubblicazione delle informazioni necessarie 
            per l'effettuazione di pagamenti informatici 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  specificano  nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

                               Art. 37 
 
 
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti  i  contratti  pubblici  di
                  lavori, servizi e forniture). )) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9-bis  e  fermi
restando  gli  obblighi   di   pubblicita'   legale,   le   pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
    a) i dati previsti dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190; 
    b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione  ai  sensi
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui alla lettera a) si  intendono  assolti,  attraverso  l'invio  dei
medesimi dati alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, limitatamente alla parte lavori.)) 
                               Art. 38 
 
 
Pubblicita'  dei  processi   di   pianificazione,   realizzazione   e
                  valutazione delle opere pubbliche 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche  amministrazioni))  pubblicano  ((...))   le   informazioni
relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,
incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le
procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro
nominativi. 
  ((2.  Fermi  restando  gli  obblighi  di   pubblicazione   di   cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  le
pubbliche amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  gli  atti  di
programmazione  delle  opere  pubbliche,  nonche'   le   informazioni
relative  ai  tempi,  ai  costi  unitari   e   agli   indicatori   di
realizzazione  delle  opere  pubbliche  in  corso  o  completate.  Le
informazioni sono pubblicate sulla base di uno  schema  tipo  redatto
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con  l'Autorita'
nazionale anticorruzione, che ne curano altresi'  la  raccolta  e  la
pubblicazione  nei  propri  siti  web  istituzionali   al   fine   di
consentirne una agevole comparazione)). 
  ((2-bis. Per i Ministeri, gli atti  di  programmazione  di  cui  al
comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto  legislativo
29 dicembre 2011, n. 228.)) 
                               Art. 39 
 
 
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri,
piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici,
strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro
varianti; 
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di
presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione
urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo
strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente
che comportino premialita' edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o
della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita'  di  pubblico
interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune
interessato, continuamente aggiornata. 
  3. La pubblicita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente
legislazione statale e regionale. 
                               Art. 40 
 
 
        Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 
 
  1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le
disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti
istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso
alle informazioni  ambientali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e'
in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati,
qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo
articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto. 
                               Art. 41 
 
 
            Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
 
  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  ((1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano  altresi',
nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte  le  spese  e  a
tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,  bene
o servizio, e ne permettono la consultazione, in  forma  sintetica  e
aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari.)) 
  2.  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano  tutte   le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di
dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i
bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative
procedure, gli atti di conferimento. 
  3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 ((...)) si  applicano
gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15.  Per  attivita'
professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15,  si
intendono  anche  le  prestazioni  professionali  svolte  in   regime
intramurario. 
  4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle  strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi
con esse intercorsi. 
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita'
previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie. 
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste
di attesa», ((i criteri di formazione delle  liste  di  attesa,))  il
tempi di attesa previsti e i  tempi  medi  effettivi  di  attesa  per
ciascuna tipologia di prestazione erogata. 
                               Art. 42 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti
contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite
in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano: 
    a) i provvedimenti adottati, con la  indicazione  espressa  delle
norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga,
nonche'   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o
giurisdizionali intervenuti; 
    b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio  dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 
    c) il costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo
sostenuto dall'amministrazione; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge  24
febbraio  1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le   funzioni   di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto. 

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

                               Art. 43 
 
 
                   Responsabile per la trasparenza 
 
  1. All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo
nominativo e' indicato nel ((Piano triennale per la prevenzione della
corruzione)). Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attivita'  di
controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli
obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente,
assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo  di  indirizzo
politico,   all'Organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV),
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  piu'  gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento
degli obblighi di pubblicazione. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  3.  I  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
  ((4.   I   dirigenti   responsabili   dell'amministrazione   e   il
responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la  regolare
attuazione dell'accesso civico sulla base  di  quanto  stabilito  dal
presente decreto.)) 
  5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i  casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia
di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di
disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli  inadempimenti  al
vertice    politico    dell'amministrazione,    all'OIV    ai    fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. 
                               Art. 44 
 
 
         Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 
 
  1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel ((Piano triennale per la prevenzione della
corruzione)) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando
altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I  soggetti  deputati
alla misurazione e  valutazione  delle  performance,  nonche'  l'OIV,
utilizzano le informazioni e i  dati  relativi  all'attuazione  degli
obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli  uffici  responsabili  della  trasmissione  dei
dati. 
                               Art. 45 
 
Compiti della Commissione  per  la  valutazione,  l'integrita'  e  la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). ((5)) 
 
  1.  ((L'autorita'  nazionale  anticorruzione))  controlla  l'esatto
adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla  normativa
vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di  notizie,
informazioni, atti  e  documenti  alle  amministrazioni  pubbliche  e
ordinando ((di procedere, entro un termine  non  superiore  a  trenta
giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi
del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti  richiesti
dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.)) 
  2. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) controlla l'operato dei
responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui
risultati del controllo  svolto  all'interno  delle  amministrazioni.
((L'autorita'  nazionale  anticorruzione))  puo'   inoltre   chiedere
all'organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV)    ulteriori
informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi  di
trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
  3. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) puo' inoltre  avvalersi
delle banche dati istituite presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per  il  monitoraggio
degli adempimenti degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla
normativa vigente. 
  4. ((Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione  di  cui  al
comma 1  costituisce  illecito  disciplinare.  L'Autorita'  nazionale
anticorruzione segnala l'illecito  all'ufficio  di  cui  all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
dell'amministrazione  interessata  ai   fini   dell'attivazione   del
procedimento   disciplinare   a   carico   del   responsabile   della
pubblicazione  o  del  dirigente  tenuto  alla   trasmissione   delle
informazioni.))  ((L'autorita'  nazionale  anticorruzione))   segnala
altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni,
agli  OIV  e,  se  del  caso,  alla  Corte   dei   conti,   ai   fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.  ((L'autorita'
nazionale anticorruzione)) rende pubblici i  relativi  provvedimenti.
((L'autorita' nazionale anticorruzione)), inoltre, controlla e  rende
noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione  di
cui all'articolo 14 del presente decreto,  pubblicando  i  nominativi
dei soggetti interessati  per  i  quali  non  si  e'  proceduto  alla
pubblicazione. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art.  36,  comma
1, lettera a)) che  ovunque  ricorrano  le  parole  «la  CIVIT»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione». 
                               Art. 46 
 
 
((Responsabilita' derivante dalla violazione  delle  disposizioni  in
     materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico)) 
 
  1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla
normativa vigente ((e il rifiuto, il differimento  e  la  limitazione
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis,)) costituiscono elemento di valutazione della  responsabilita'
dirigenziale,  eventuale   causa   di   responsabilita'   per   danno
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque  valutati  ai  fini
della  corresponsione  della  retribuzione   di   risultato   e   del
trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei
responsabili. 
  2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da  causa
a lui non imputabile. 
                               Art. 47 
 
 
((Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza  per  casi
                             specifici)) 
 
  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in
carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a
carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o
organismo interessato. 
  ((1-bis. La sanzione di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  nei
confronti del dirigente che non effettua la  comunicazione  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli  emolumenti  complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti  del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al  medesimo
articolo.  La  stessa  sanzione  si   applica   nei   confronti   del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo
4-bis, comma 2.)) 
  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della
violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
  ((3. Le sanzioni di cui al comma  1  sono  irrogate  dall'Autorita'
nazionale  anticorruzione.   L'Autorita'   nazionale   anticorruzione
disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste
dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   il   procedimento   per
l'irrogazione delle sanzioni.)) 

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

                               Art. 48 
 
 
  Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza 
 
  1.  ((L'Autorita'  nazionale  anticorruzione))  definisce  criteri,
modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto
di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente,
nonche'    relativamente     all'organizzazione     della     sezione
«Amministrazione trasparente». 
  2. L'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
normativa  vigente.  Alla  eventuale  modifica  dell'allegato  A   si
provvede con i decreti di cui al comma 3. 
  3. Gli standard, i modelli e gli schemi di  cui  al  comma  1  sono
adottati  ((dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione)),  sentiti  il
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   la   Conferenza
unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. 
  4. ((Gli standard, i modelli e gli  schemi))  di  cui  al  comma  3
recano disposizioni finalizzate: 
    a) ad assicurare il coordinamento informativo e  informatico  dei
dati, per  la  soddisfazione  delle  esigenze  di  uniformita'  delle
modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e  dei
dati pubblici, della loro confrontabilita' e  della  loro  successiva
rielaborazione; 
    b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita' delle informazioni  diffuse,  individuando,  in
particolare,  i   necessari   adeguamenti   da   parte   di   singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di  validazione,
i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali  richieste
per  la  gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i   siti
istituzionali,  nonche'  i  meccanismi  di  garanzia   e   correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. 
  5. ((I soggetti di cui all'articolo 2-bis,)) nell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  sono
tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di  cui
al comma 1. (4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma  15)  che
"Le  funzioni  del  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in  materia  di  trasparenza  e
prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  sono  trasferite  all'Autorita'
nazionale anticorruzione." 
                               Art. 49 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. L'obbligo di pubblicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni  del
presente decreto alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento  ai  sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione. 
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si  applicano,  per  ciascuna
amministrazione,  a  partire  dalla  data  di  adozione   del   primo
aggiornamento  annuale  del  Piano  triennale  della  trasparenza   e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e  modalita'  di  applicazione  del
presente  decreto  in   ragione   della   peculiarita'   dei   propri
ordinamenti. 
                               Art. 50 
 
 
                       Tutela giurisdizionale 
 
  1. Le controversie relative agli obblighi di  trasparenza  previsti
dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104. 
                               Art. 51 
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 52 
 
 
                 Modifiche alla legislazione vigente 
 
  1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 1, primo comma: 
  1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,»  sono  inserite  le
seguenti: «ai Vice Ministri,»; 
  2) al numero 3), dopo le parole: «ai  consiglieri  regionali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 
  3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 
  4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri  di  comuni  capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; 
    b) all'articolo 2, secondo comma, le  parole:  «del  coniuge  non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi  vi  consentono»  sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge  non  separato,  nonche'  dei
figli e dei parenti entro il  secondo  grado  di  parentela,  se  gli
stessi vi consentono». 
  2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse. 
  3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  54.  (Contenuto  dei  siti   delle
pubbliche   amministrazioni).   -   1.   I   siti   delle   pubbliche
amministrazioni contengono i  dati  di  cui  al  decreto  legislativo
recante il riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190». 
  4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  23,  comma  1,  dopo  la  parola:  «accesso»  sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; 
  b)  all'articolo  87,  comma  2,  lettera  c),  dopo   la   parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e  di  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa»; 
  c)  all'articolo  116,  comma  1,  dopo   le   parole:   «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per  la  tutela
del  diritto  di  accesso  civico  connessa  all'inadempimento  degli
obblighi di trasparenza»; 
  d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:  «l'esibizione»  sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; 
  e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6),  dopo  la  parola:
«amministrativi» sono  inserite  le  seguenti:  «e  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa». 
  ((4-bis) All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a  «attivita'
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli ulteriori
soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  14  marzo
2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche»)). 
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
si intende riferito all'articolo 10. 
                               Art. 53 
 
 
               Abrogazione espressa di norme primarie 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e
successive modificazioni; 
  c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni; 
  e) articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196; 
  f) articolo 57 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni; 
  g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  l) articolo 6, comma 1, lettera b), e  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91; 
  p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; 
  q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228; 
  s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

                                                             Allegato 
 
 
1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali. 
    

    La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
  trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno
   delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni
  e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo
    e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
        Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
              esattamente come indicato in Tabella 1.

|=======================|============================|==============|
|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  |
|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento |
|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|                       |e l'Integrita'              |lett. a       |
| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|
|                       |Atti generali               |Art. 12,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      |
|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|
|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 14       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       |
|                       |comunicazione dei dati      |              |
|     Organizzazione    |----------------------------|--------------|
|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|                       |regionali/provinciali       |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. b, c    |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|       Consulenti      |                            |Art. 15,      |
|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      |
|                       |di vertice                  |c. 1,2        |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 15,      |
|                       |                            |c. 1,2,5      |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|       Personale       |----------------------------|--------------|
|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      |
|                       |indeterminato               |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |
|                       |autorizzati ai dipendenti   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. c       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|      Performance      |----------------------------|--------------|
|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |
|                       |dei premi                   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|    Enti controllati   |----------------------------|--------------|
|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|
|                       |controllati                 |lett. c       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 |
|                       |amministrativa              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      |
|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        |
|     procedimenti      |----------------------------|--------------|
|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 |
|                       |procedimentali              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |
|                       |e acquisizione d'ufficio    |              |
|                       |dei dati                    |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       |
|                       |indirizzo-politico          |              |
|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      |
|      e contratti      |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|                            |              |
|   sussidi,vantaggi    |                            |              |
|       economici       |----------------------------|--------------|
|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 27       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |
|                       |e consuntivo                |              |
|        Bilanci        |----------------------------|--------------|
|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 |
|                       |e risultati attesi          |              |
|                       |di bilancio                 |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       |
|      Beni immobili    |                            |              |
| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|
|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |
|                       |o affitto                   |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 |
|  sull'amministrazione |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |
|                       |e standard di qualita'      |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,|
|                       |dei servizi                 |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       |
|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              |
|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------|
|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       |
|governo del territorio |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 |
|  private accreditate  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|                            |Art. 42       |
|    e di emergenza     |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Altri contenuti    |                            |              |
|=======================|============================|==============|

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"
e relativi contenuti.

    
  La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in
modo che  cliccando  sull'identificativo  di  una  sotto-sezione  sia
possibile  accedere  ai  contenuti  della  sotto-sezione  stessa,   o
all'interno della stessa pagina "Amministrazione  trasparente"  o  in
una pagina specifica  relativa  alla  sotto-sezione.  L'obiettivo  di
questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione
e uno specifico in modo che sia  possibile  raggiungere  direttamente
dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e'  necessario
che i collegamenti ipertestuali associati alle singole  sotto-sezioni
siano mantenute  invariate  nel  tempo,  per  evitare  situazioni  di
"collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni. 
 
  L'elenco dei contenuti indicati  per  ogni  sotto-sezione  sono  da
considerarsi i contenuti minimi  che  devono  essere  presenti  nella
sotto-sezione  stessa,  ai  sensi  del  presente  decreto.  In   ogni
sotto-sezione  possono  essere  comunque  inseriti  altri  contenuti,
riconducibili all'argomento  a  cui  si  riferisce  la  sotto-sezione
stessa,  ritenuti  utili  per  garantire  un   maggior   livello   di
trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai  fini  di
trasparenza  e  non  riconducibili  a  nessuna  delle   sotto-sezioni
indicate  devono  essere  pubblicati   nella   sotto-sezione   "Altri
contenuti". 
 
  Nel  caso  in  cui  sia   necessario   pubblicare   nella   sezione
"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono
gia' pubblicati in altre  parti  del  sito,  e'  possibile  inserire,
all'interno   della   sezione   "Amministrazione   trasparente",   un
collegamento ipertestuale ai contenuti stessi,  in  modo  da  evitare
duplicazione     di     informazioni     all'interno     del     sito
dell'amministrazione.  L'utente  deve  comunque  poter  accedere   ai
contenuti di interesse dalla  sezione  "Amministrazione  trasparente"
senza dover effettuare operazioni aggiuntive. 
                                        ((ALLEGATO B (articolo 9-bis) 
    

 ==================================================================
 |   |              |            |                 |   Obblighi   |
 |   |              |  Amm. che  |     Norma/e     | previsti dal |
 |   |  Nome della  | detiene la |  istitutiva/e   | d.lgs. n. 33 |
 |   |  banca dati  | banca dati |della banca dati |   del 2013   |
 +===+==============+============+=================+==============+
 |   |              |            |                 |Art. 15 (tito-|
 |   |              |            |                 |lari di inca- |
 |   |              |            |                 |richi di      |
 |   |              |            |                 |collabora-    |
 |   |              |            |                 |zione o consu-|
 |   |              |            |                 |lenza);       |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale non |
 |   |              |            |                 |a tempo       |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |- Artt. 36,      |minato);      |
 |   |              |            |co. 3, e 53 del  |art. 18 (dati |
 |   |              |            |d.lgs. n. 165 del|relativi      |
 |   |              |            |2001;            |agli inca-    |
 |   |              |            |- art. 1,        |richi         |
 |   |              |            |co. 39-40,       |conferiti ai  |
 |   |              |            |della legge      |dipendenti    |
 |1. |   Perla PA   |   PCM-DFP  |n. 190 del 2012  |pubblici)     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 16, co.  |
 |   |              |            |                 |1-2 (dota-    |
 |   |              |            |                 |zione orga-   |
 |   |              |            |                 |nica e costo  |
 |   |              |            |                 |del personale |
 |   |              |            |                 |con rapporto  |
 |   |              |            |                 |di lavoro a   |
 |   |              |            |                 |tempo indeter-|
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale     |
 |   |              |            |                 |non a tempo   |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |    SICO -    |            |                 |contratta-    |
 |   | Sistema Cono-|            |                 |zione col-    |
 |   | scitivo del  |            |                 |lettiva       |
 |   |  personale   |            |                 |nazionale);   |
 |   |  dipendente  |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |  dalle Am-   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |  ministra-   |            |3, e 58-62 del   |contratta-    |
 |   |  zioni pub-  |   MEF-RGS  |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
 |2. |    bliche    |   (IGOP)   |2001             |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |              |            |                 |contrattazione|
 |   |              |            |                 |collettiva    |
 |   |              |            |                 |nazionale);   |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |   Archivio   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |   contratti  |            |5, e 47, co. 8,  |contratta-    |
 |   |  del settore |            |del d.lgs. n. 165|zione integra-|
 |3. |   pubblico   | ARAN CNEL  |del 2001         |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi ai   |
 |   |              |            |                 |soli Enti     |
 |   |              |            |                 |locali riguar-|
 |   |              |            |                 |danti enti    |
 |   |              |            |                 |pubblici      |
 |   |              |            |                 |vigilati,     |
 |   |              |            |                 |enti di di-   |
 |   |              |            |                 |ritto privato |
 |   |              |            |                 |in controllo  |
 |   |              |            |                 |pubblico,     |
 |   |   SIQuEL -   |            |                 |parteci-      |
 |   |Sistema Infor-|            |                 |pazioni in so-|
 |   |    mativo    |            |Art. 1, co. 166- |cieta' di     |
 |   | Questionari  | Corte dei  |167, della legge |diritto pri-  |
 |4. | Enti Locali  |   conti    |n. 266 del 2005  |vato)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22, commi|
 |   |              |            |                 |1 e 2 (dati   |
 |   |              |            |                 |relativi a    |
 |   |              |            |                 |societa', enti|
 |   |              |            |                 |pubblici e    |
 |   |              |            |                 |enti di       |
 |   |              |            |                 |diritto pri-  |
 |   |              |            |                 |vato parte-   |
 |   |              |            |                 |cipati dalle  |
 |   |              |            |                 |ammini-       |
 |   |              |            |                 |strazioni     |
 |   |              |            |                 |pubbliche o   |
 |   |              |            |                 |in cui le Am- |
 |   |              |            |                 |ministra-     |
 |   |              |            |                 |zioni nomi-   |
 |   |              |            |                 |nano propri   |
 |   |              |            |                 |rappresen-    |
 |   |              |            |                 |tanti negli   |
 |   |              |            |- Art. 2, co.    |organi di go- |
 |   |              |            |222, della legge |verno);       |
 |   |              |            |n. 191 del 2009; |art. 30       |
 |   |              |            |- art. 17, co.   |(dati rela-   |
 |   |              |            |3-4, del decreto-|tivi a beni   |
 |   |              |            |legge n. 90 del  |immobili      |
 |   |              |            |2014, conver-    |posseduti o   |
 |   |              |            |tito, con modifi-|detenuti      |
 |   |              |            |cazioni, dalla   |delle ammini- |
 |   |  Patrimonio  |            |legge n. 114 del |strazioni     |
 |5. |   della PA   |   MEF-DT   |2014             |pubbliche)    |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |- Art. 1, co. 10,|              |
 |   |              |            |del decreto-legge|              |
 |   |              |            |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
 |   |              |            |convertito, con  |(pubblicita'  |
 |   |              |            |modificazioni,   |dei rendi-    |
 |   |  Rendiconti  |            |dalla legge n.   |conti dei     |
 |   |  dei gruppi  |            |213 del 2012;    |gruppi consi- |
 |   |  consiliari  | Corte dei  |- d.P.C.M. 21    |liari regio-  |
 |6. |  regionali   |   conti    |dicembre 2012    |nali)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art.29, co. 1 |
 |   |              |            |                 |(bilanci      |
 |   |              |            |                 |preventivi    |
 |   |              |            |                 |e consuntivi  |
 |   |              |            |                 |delle am-     |
 |   |              |            |                 |ministrazioni |
 |   |              |            |                 |pubbliche)    |
 |   |              |            |                 |Art. 37,      |
 |   |              |            |                 |comma 1,      |
 |   |              |            |                 |lett. a), b), |
 |   |              |            |                 |c) (informa-  |
 |   |              |            |                 |zioni relative|
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 13 della  |l'esecuzione  |
 |   |              |            |legge n. 196 del |di opere  e   |
 |   |              |            |2009;            |e lavori)     |
 |   |              |            |- decreto        |Art. 38,      |
 |   |              |            |del Ministro     |Pubblicita'   |
 |   |              |            |dell'economia e  |dei processi  |
 |   |              |            |delle finanze n. |di pianifi-   |
 |   |              |            |23411 del 2010;  |cazione,      |
 |   | BDAP - Banca |            |- d.lgs. n. 229  |realizzazione |
 |   | Dati Ammini- |            |del 2011;        |e valutazione |
 |   |  strazioni   |            |- d.lgs. n. 228  |delle opere   |
 |7. |  Pubbliche   |   MEF-RGS  |del 2011;        |pubbliche     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |  REMS (Real  |            |                 |              |
 |   |Estate Manage-|            |                 |              |
 |   | ment System) |            |                 |              |
 |   |- Sistema di  |            |                 |              |
 |   |  Gestione    |            |                 |              |
 |   | degli Immo-  |            |                 |Art. 30 (beni |
 |   | bili di Pro- |            |                 |immobili e    |
 |   | prieta' Sta- |            |                 |gestione del  |
 |8. |     tale     |   Demanio  |                 |patrimonio)   |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |relative      |
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 62-bis    |l'esecuzione  |
 |   |BDNCP - Banca |            |del d.lgs. n. 82 |di opere      |
 |   |     Dati     |            |del 2005 ;       |e lavori      |
 |   |  Nazionale   |            |- art. 6-bis del |pubblici,     |
 |   |  Contratti   |            |d.lgs. n. 163    |servizi e     |
 |9. |   Pubblici   |    ANAC    |del 2006         |forniture)    |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |zioni rela-   |
 |   |              |            |                 |tive alle     |
 |   |              |            |                 |procedure per |
 |   |              |            |                 |l'affidamento |
 |   |              |            |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|
 |   |              |            |122, co. 5 e 128,|di opere e    |
 |   |   Servizio   |            |co. 11, del      |lavori pub-   |
 |   |   Contratti  |            |d.lgs. n. 163    |blici, servizi|
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