SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Che cos’è la SCIA?
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (imprenditoriale, artigianale, commerciale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi art.19 L 241/90, produce infatti effetti immediati.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali od al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare la SCIA, correttamente compilata e completa in ogni sua parte, per avviare la propria attività.
A quale Ente bisogna presentare la SCIA?
La SCIA deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune dove è effettuata l’attività esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può essere presentata in forma cartacea (neanche tramite posta o fax).
Le SCIA presentate in forma cartacea vengono considerate irricevibili e inefficaci; non vengono pertanto trattate dagli uffici del SUAP, né producono alcun effetto giuridico; l’attività che nel frattempo fosse stata intrapresa è, quindi, sanzionabile.
Il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it. costituisce il canale unico ed esclusivo per inviare una SCIA al SUAP.
Come presentare la SCIA al SUAP?
Tramite un intermediario di fiducia:
-ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;
-ricorrendo al proprio Professionista;
-autonomamente
È necessario, in via preliminare, registrarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it.
L’utente una volta registrato ed autenticato, potrà seguire la procedura di creazione della pratica.
L’invio della SCIA così redatta è subordinato all’apposizione della firma digitale dell’imprenditore o del suo intermediario, in corso di validità.
Quali attività sono soggette alla SCIA?
La tabella A allegata al D. Lgs 222 del 25/11/2016 elenca le attività ed il relativo regime amministrativo (SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, autorizzazione, comunicazione, ecc). Sul sito del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione al link:
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-unificata-e-standardizzata/
è pubblicata la modulistica aggiornata
Trasmissione all’ATS
La trasmissione della SCIA all’ATS è effettuata dal SUAP:
- attivato dai Comuni associati
- dal singolo Comune
- in convenzione con la Camera di Commercio
La SCIA assolve all’obbligo di notifica di cui all’art. Reg CE 852/2004 ed all’art. 67 del D.Lgs 81/2008.
Il SUAP trasmette la SCIA all’ATS della Montagna, per gli adempimenti di competenza, esclusivamente in modalità telematica, tramite una delle seguenti pec:
per i Comuni della Valtellina, Valchiavenna e Alto Lario:
sportello.scia.sondrio@pec.ats-montagna.it
per i Comuni della Vallecamonica-Sebino:
sportello.scia.vcs@pec.ats-montagna.it
allegando alla pratica copia della ricevuta di versamento del diritto sanitario previsto per le SCIA fissato in
- € 20,00 per le SCIA nel Settore Alimentare; l’importo dev’essere versato anche per il cambio ragione sociale o sede anche se non cambia la Partita IVA (rif. Norm. D. Lgs. 32/2021);
- € 51,80 per le altre SCIA; non è previsto il pagamentoin caso di cessazione attività e di variazione della ragione sociale o della sede legale(variazione non comportante il cambio di partita IVA).
La tariffa dovrà essere versata a favore di questa ATS tramite la piattaforma PAGOPA (sistema dei pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione), raggiungibile al seguente link
Aggiornato il 2 Maggio 2024 da ATS Montagna