Per tempo di attesa si intende il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui un cittadino accede al servizio sanitario per prenotare una prestazione e il momento in cui la prestazione viene prenotata e successivamente erogata.
Per un’efficace gestione della sempre più ampia richiesta di cure il Sistema Sanitario Nazionale ha adottato un sistema basato sulle priorità cliniche che, indicate dal medico prescrittore in ricetta, consentono di garantire l’assistenza sanitaria in considerazione dell’urgenza.
Regione Lombardia con il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) ha inoltre indicato tempi massimi di attesa per il primo accesso a 75 prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero fra le più critiche.
Classi di priorità
Il Medico prescrittore, in base alla valutazione clinica, deve fornire l’indicazione di priorità, riportando su ciascuna impegnativa un apposito codice che individua il tempo massimo per l’erogazione della prestazione.
Le Classi di Priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:
- U = urgente – da erogare nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore;
- L’apposizione in ricetta della priorità “U” chiama alla responsabilità tutti gli attori coinvolti: il medico prescrittore, il cittadino utente e la struttura erogatrice in quanto:
- il medico prescrittore valuta con coscienza clinica l’urgenza della prestazione e la segnala tramite indicazione in ricetta della Classe di Priorità “U”;
- il cittadino utente si impegna a presentare la prescrizione per la prenotazione entro le 48 ore successive al rilascio della ricetta, accettando – salvo casi eccezionali e con motivazioni documentabili – di fruire della prestazione nella struttura dove la stessa è disponibile;
- la struttura erogatrice si impegna ad effettuare la prestazione urgente entro le 72 ore successive alla presentazione dell’impegnativa o, in caso di impossibilità a rispettare il termine, si impegna ad attivare il proprio “Responsabile Unico per i tempi di attesa” per individuare altra diversa struttura in grado di erogare la prestazione nel tempo stabilito.
- L’apposizione in ricetta della priorità “U” chiama alla responsabilità tutti gli attori coinvolti: il medico prescrittore, il cittadino utente e la struttura erogatrice in quanto:
- B = breve – entro 10 gg;
- D = differibile – da erogare entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali;
- P = programmabile – da erogare secondo le indicazioni cliniche di volta in volta stabilite dal medico prescrittore.
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazione.
Prestazioni in regime di ricovero
Esistono diverse tipologie di ricovero distinte a seconda delle caratteristiche che lo stesso assume:
- Urgenza Emergenza (tramite accesso al Pronto Soccorso);
- Programmato.
Il ricovero programmato è motivato da apposita richiesta del Medico curante, anch’essa provvista di indicazioni circa la priorità di accesso clinicamente adeguata:
- CLASSE A– Ricovero da effettuarsi entro 30 giorni
(Trova indicazione nei casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da determinare grave pregiudizio alla prognosi) - CLASSE B – Ricovero da effettuarsi entro 60 giorni
(Trova indicazione nei casi clinici che presentano intenso dolore, gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi) - CLASSE C – Ricovero da effettuarsi entro 180 giorni
(Trova indicazione nei casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi) - CLASSE D – Ricovero senza attesa massima definita
(Trova indicazione nei casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro i 12 mesi)
L’impegnativa del medico
Il medico è il professionista che stabilisce, attraverso la compilazione dell’impegnativa (ricetta dematerializzata o ricetta rossa), quale sia la priorità d’accesso per il proprio paziente.
La ricetta medica del Servizio Sanitario Nazionale è un documento rilasciato da un medico dipendente del SSN o convenzionato con esso.
E’ utilizzata per la richiesta di prestazioni specialistiche o diagnostiche sia in strutture pubbliche che private accreditate a contratto.
Durata dell’impegnativa
Per dare attuazione al nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017 e attivo a partire dal 1° gennaio 2024, si è resa necessaria una revisione dei sistemi di prenotazione e prescrizione. Per agevolare la transizione al nuovo sistema la DGR n. XII/957 del 18 settembre 2023 ha stabilito che a partire dal 1° ottobre 2023 la validità delle ricette prescritte per visite ed esami sarà temporaneamente pari a 180 giorni.
Primo accesso e controlli (follow up)
La prima visita, o il primo esame è il momento in cui il problema manifestato dal paziente viene valutato clinicamente per la prima volta. In questa fase viene formulato un preciso quadro diagnostico. L’impegnativa medica è rilasciata dal Medico curante.
Sono considerati primi accessi anche quelli relativi a pazienti noti, affetti da malattie croniche (ad esempio diabete, ipertensione…) che presentano una fase di riacutizzazione o l’insorgenza di un nuovo problema, anche non correlato alla patologia cronica, ma tale da rendere necessaria una rivalutazione complessiva della terapia.
Per visita o esami di controllo (follow up) si intende il momento dell’accertamento diagnostico successivo ad un primo accesso (sia visita, sia esame). In questa fase al paziente è già stata impostata una terapia e le prestazioni erogate sono finalizzate, ad esempio, a seguire l’evoluzione di patologie croniche, valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze, verificare la stabilizzazione della patologia o il mantenimento del buon esito dell’intervento, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto al primo accesso. Le prescrizioni per visite o esami di controllo di solito, vengono prescritte dal medico specialista che ha preso in carico il paziente.
Ambiti di garanzia e percorsi di tutela
Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 e la D.G.R.1865/2019 di Regione Lombardia, definiscono i tempi previsti per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali e le modalità di monitoraggio dei tempi di erogazione delle stesse. Il sistema si basa sulle seguenti classi di priorità (Urgente, Breve, Differibile, Programmabile) definite dal medico sulla ricetta, con l’obiettivo di garantire le prestazioni entro tempi massimi prestabiliti: 72 ore per l'(U)rgente, 10 giorni per la (B)reve, 30 giorni per le visite (D)ifferibili e 60 giorni per gli esami strumentali (D)ifferibili, e 120 giorni per le prestazioni (P)rogrammabili.
Nel caso in cui la struttura sanitaria a cui si rivolge il cittadino non avesse disponibilità ad erogare la prestazione di primo accesso entro i tempi previsti dalla priorità indicata in ricetta, il Responsabile Unico Aziendale per i tempi di attesa, in collaborazione con il referente del Cup aziendale, si attiva per individuare altre strutture (pubblica o privata accreditata) del territorio di assistenza del cittadino in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati (ambito di garanzia = ambito territoriale di ATS Montagna).
Qualora sul territorio dell’ATS di riferimento non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura a cui inizialmente si è rivolta il cittadino, sia essa pubblica o privata, è tenuta a:
- inserire il cittadino in lista di attesa con l’utilizzo dei sistemi regionali già in essere;
- programmare l’appuntamento entro i tempi previsti dalla classe di priorità indicata nella prescrizione;
- informare il cittadino autonomamente o con il supporto del CCR Contact Center Regionale (CCR)
Qualora le azioni sopra descritte non abbiano consentito la prenotazione della prestazione nei tempi previsti, la struttura sanitaria a cui si è rivolto il cittadino, su istanza del medesimo, dovrà erogare la prestazione in regime di libera professione con oneri a proprio carico, chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore del ticket, se dovuto. Qualora il cittadino ricorresse autonomamente e volontariamente alla prenotazione in regime privato o libero professionale (intramoenia), lo stesso non può esercitare alcun diritto ad esigere il rimborso della spesa sostenuta agli enti del Sistema Sanitario Regionale.
Nel caso in cui, il cittadino non dovesse accettare la prestazione offerta dal Responsabile Unico Aziendale nei tempi previsti dalla classe di priorità, anche presso altra struttura afferente all’ATS territorialmente competente, lo stesso rinuncia al diritto di beneficiare della prestazione erogata secondo le modalità sopra descritte.
I provvedimenti che approvano il Piano Operativo Liste di Attesa, allegate alla presente, sono:
anno 2024:
anno 2025:
Tempi Attesa
- Dati di Monitoraggi EX ANTE Specialistica ambulatoriale 2025
- Dato storico EX ANTE 2024
- Dati di monitoraggio ricovero
- Dati di Monitoraggi EX ANTE Specialistica ambulatoriale 2025
- Dato storico EX ANTE 2024
- Dati di monitoraggio ricovero