Invalidità civile e stato di handicap


Il RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE presuppone una minorazione, cioè un’INFERMITÀ FISICA, PSICHICA o SENSORIALE, che provoca un danno funzionale, ovvero la LIMITAZIONE O LA PERDITA DELLA CAPACITÀ DI EFFETTUARE UN’ATTIVITÀ NEL MODO O NEI LIMITI CONSIDERATI NORMALI.

Possono presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative. Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.

Sono considerati INVALIDI CIVILI:

  • il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo; sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3;
  • il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
  • il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
  • i ciechi civili: il requisito minimo è essere colpiti da cecità assoluta o avere un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi; i deficit visivi di minore entità, con visus superiore ad un ventesimo anche in solo occhio, sono di competenza dell’invalidità civile; la cecità non deve essere stata riconosciuta come dovuta a causa di lavoro (INAIL), causa di servizio e guerra, con i quali la cecità civile è incompatibile;
  • i sordomuti civili: il requisito minimo è essere minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia impedito l’apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro e di servizio.

In sintesi tale riconoscimento attesta, per le persone maggiorenni, la perdita delle generiche capacità lavorative (rappresentata in percentuale di invalidità); per i minori (non aventi, di per sè, capacità lavorative) tiene conto delle limitazioni funzionali che essi hanno rispetto ai pari età. Possono essere considerate invalidi civili anche le persone ultrasessantacinquenni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, ma ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e dell’eventuale concessione dell’indennità di accompagnamento.


PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

LE DOMANDE per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap, e disabilità DEVONO ESSERE PRESENTATE ALL’INPS, UNITAMENTE ALLA CERTIFICAZIONE MEDICA, UNICAMENTE PER VIA TELEMATICA (INTERNET).

Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve:

  1. RECARSI DA UN MEDICO ABILITATO ALLA COMPILAZIONE ON LINE DEL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO, PERCHÉ SIA ATTESTATA LA PATOLOGIA INVALIDANTE;

una volta completata l’acquisizione online del certificato, il medico deve consegnare al richiedente:

– l’attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda;

– la copia originale firmata del certificato;

– l’eventuale certificato di in trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare

Il certificato ha una validità massima di 30 giorni dal rilascio (ai fini dell’abbinamento alla domanda).

  1. PRESENTARE AD INPS VIA INTERNET, DIRETTAMENTE OPPURE TRAMITE PATRONATO O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI;

La domanda può essere presentata dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’INPS e/o da soggetti autorizzati oppure dagli enti di patronato e le associazioni di categoria. Perché la domanda per via telematica vada a buon fine è necessario compilarla in ogni sua parte, ed è sempre necessario, durante la procedura, inserire il numero del certificato rilasciato da medico, già registrato online. Nella domanda sarà possibile indicare il recapito presso il quale ricevere comunicazioni e il proprio indirizzo di posta elettronica. In caso di ricovero è possibile segnalare un recapito temporaneo per ottenere l’assegnazione della visita presso una Commissione Medica diversa da quella di residenza. Sarà possibile segnalare eventuali giornate di non disponibilità alla convocazione a visita, nel caso in cui si debbano effettuare particolari terapie. Al termine della trasmissione della domanda la procedura fornirà una ricevuta che può essere stampata, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda.

  1. EFFETTUARE LA VISITA MEDICA DI ACCERTAMENTO PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA, nella data che gli verrà comunicata.

Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità , il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente. Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia. In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive saranno considerate come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

IL VERBALE
Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione sarà validato dall’INPS, che provvederà ad inviarlo al domicilio dell’interessato. Se dal riconoscimento conseguirà un beneficio economico l’interessato verrà invitato a completare online su Internet o tramite il Patronato la domanda con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio economici.
LA DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni.


RICHIESTA DI AGGRAVAMENTO

Qualora le condizioni di una persona già dichiarata invalida civile peggiorassero, questa potrebbe chiedere di essere nuovamente sottoposta a visita, affinchè si accerti tale aggravamento e si assegni, quindi, una percentuale superiore a quella precedentemente assegnata o l’indennità di accompagnamento/comunicazione precedentemente non concessa.
Per essere sottoposti alla visita per l’aggravamento bisognerà seguire nuovamente l’iter delineato, con l’accortezza che il medico certificante specifichi quali siano gli elementi che determinano un aggravamento delle condizioni del paziente e che l’istante depositi congiuntamente alla domanda una documentazione sanitaria comprovante le modificazioni intervenute nel quadro clinico preesistente.


RIVEDIBILITÀ

Nel caso in cui la Commissione medica accerta la sussistenza di una patologia temporanea o la probabilità che la stessa nel tempo si riduca, stabilisce anche dopo quanto tempo la persona dichiarata invalida dovrebbe nuovamente sottoporsi a visita per accertare la persistenza o meno della condizione originaria. La previsione della rivedibilità è inserita nel verbale d’invalidità civile. Un gruppo ben definito di patologie, stabili o progressive, che danno diritto al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono però esonerate dal controllo circa la loro persistenza.


CONTROLLI D’UFFICIO SULLA PERSISTENZA DELL’INVALIDITÀ

La legge prevede che l’INPS possa verificare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici economici di invalidità civile.

L’INPS dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l’INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l’interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall’amministrazione. Sono esclusi i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100% ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.


PERCENTUALI DI INVALIDITÀ E BENEFICI

Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%). Di seguito si riportano i benefici a seconda della percentuale di invalidità:

  • meno di 33%: non invalido;
  • da 34%: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale; la concessione è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità;
  • da 46%: collocamento mirato;
  • da 51%: congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL;
  • da 67%: esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000;
  • da 75%: ASSEGNO MENSILE, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne; è incompatibile con altri redditi pensionistici; per chi supera i 65 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS.

L’ASSEGNO MENSILE spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduzione della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo; prevede dei limiti di reddito personale che non devono essere superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente. Il pagamento della pensione viene effettuato dall’INPS in rate mensili.

  • 100%: fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale; collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua; esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa); tessera di libera circolazione gratuita; PENSIONE DI INABILITÀ per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.

La PENSIONE DI INABILITÀ viene concessa alle persone alle quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni; questo sussidio è dedicato alle persone che vertano in stato di bisogno economico, prendendo in considerazione il solo reddito personale; la pensione viene erogata dall’INPS in 13 mensilità: il limite reddituale è stabilito anno per anno; la pensione spetta in intera misura anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private, ed anche in strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento; è compatibile sia con l’attività lavorativa che con la patente di guida; oltre il 65° anno di età la pensione si trasforma in assegno sociale.

  • 100% più indennità di accompagnamento: si intende la persona incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Oltre ai benefici del punto precedente è prevista l’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, indipendentemente dall’età e dai redditi posseduti, che viene sospesa durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.

L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO è un sostegno economico statale pagato dall’INPS per le persone dichiarate totalmente invalide. Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte. L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. L’assegno di accompagnamento si ottiene presentano la domanda per l’accertamento dell’invalidità alla Commissione Medica di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito  “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che è “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. L’indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età , non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali. La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

L’indennità di accompagnamento spetta anche:

– ai ciechi assoluti

– alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all’ospedale;

– ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua;

– alle persone affette dalla malattia di Alzheimer, dalla sindrome di Down e alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette “crisi di assenza”;

– a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti”.

  • MINORI DI ETÀ: il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle seguenti condizioni:

– DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA PROPRIA ETÀ: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità; esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C; indennità di frequenza;

– IPOACUSIA (SORDITÀ) CON PERDITA UDITIVA SUPERIORE A 60 DB NELL’ORECCHIO MIGLIORE (CALCOLATA ALLA FREQUENZA DI 500-1000-2000 HZ): ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità; esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C; indennità di frequenza;

– NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA PER INCAPACITÀ A COMPIERE GLI ATTI DELLA E/O IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità; esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C; indennità di frequenza; indennità di accompagnamento in caso di necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana o per incapacità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

  • SOGGETTI IN ETA’ NON PIU’ LAVORATIVA MAGGIORI DI 65 ANNI: il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle seguenti condizioni:

– DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA PROPRIA ETÀ DA 34% A 99%: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale; la concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità;

– DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA PROPRIA ETÀ CON 100% DI INVALIDITÀ: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale; la concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità; esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C;

– “NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA PER INCAPACITÀ A COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANO DELLA VITA (NON AUTOSUFFICIENTI) E/O IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE”: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale; la concessione è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità; esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C; indennità di accompagnamento.


STATO DI HANDICAP

L’handicap è la situazione di svantaggio sociale o di emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (L. 104/92). Pertanto, attraverso la certificazione dello “stato di handicap” si mettono in evidenza le ripercussioni sociali che una certa patologia potrebbe causare a quella specifica persona nel vivere i singoli contesti (scuola, lavoro, luoghi ricreativi) che quotidianamente frequenta.

La procedura per l’accertamento dello stato di handicap è simile ma non identica a quella volta al riconoscimento dell’invalidità civile, essendo diversa la ratio sottostante all’una e all’altra valutazione. Infatti, con l’accertamento dello stato di handicap si deve valutare l’incidenza negativa nella vita di relazione, derivante dalla patologia, accertata per l’invalidità civile.

La valutazione dello stato di handicap, pur spettando sempre alla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, è effettuata dallo stesso collegio integrato, però, da un operatore sociale che possa meglio evidenziare i riflessi sociali della patologia. Proprio perché connesse, le due valutazioni dell’invalidità civile e dello stato di handicap possono anche essere richieste ed espletate contestualmente e non necessariamente, quindi, in tempi diversi.

Nella valutazione circa l’esistenza o meno di uno stato di handicap, la Commissione può rilevare anche una connotazione di gravità di tale stato, quando la minorazione sia tale da ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92). A seconda della connotazione di gravità o meno, si riconoscono agevolazioni, esenzioni e priorità nell’accesso a specifici servizi e programmi.

La legge prevede che le persone con sindrome di Down siano dichiarate, dalle competenti Commissioni, in situazione di gravità ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. La certificazione si ottiene a seguito di richiesta corredata dalla presentazione del cariotipo, ossia quell’accertamento diagnostico per immagini che permette di identificare il numero, la distribuzione e la forma dei cromosomi.


Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia, all’Ufficio Invalidi della propria ASST, a un ente di patronato o associazione di categoria o direttamente all’INPS

Aggiornato il 3 Febbraio 2017 da ATS Montagna