Anagrafe Ovicaprina


Un corretto e regolare adempimento alle disposizioni attinenti alle anagrafi zootecniche è fondamentale per garantire una coerente e efficace attività di Controllo Ufficiale da parte delle Autorità Sanitarie competenti.

In base al MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R -Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23)-

L’operatore che detiene ovini e caprini destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali sia identificato conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, con modalità semplificata, ossia almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, dell’animale recante in modo visibile, leggibile e indelebile:

a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale;
o
b) il codice di identificazione individuale dell’animale.
Per questi animali è vietata qualsiasi movimentazione diversa da quella verso macello, inclusa quella verso pascolo.

L’operatore che detiene ovini e caprini non destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, sia identificato individualmente mediante un marchio auricolare apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale.
Le regioni e le province autonome in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario dei territori e degli animali (es: Lombardia) previsti da piani nazionali di controllo, possono autorizzare come secondo mezzo di identificazione, in alternativa al bolo ruminale, un marchio auricolare elettronico apposto all’altro padiglione auricolare e riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale.

Gli operatori di ovini e caprini inseriscono in BDN, entro 7 giorni dall’apposizione dei mezzi di identificazione, le seguenti informazioni:
a) per ciascun insieme di ovini e caprini identificati con la modalità semplificata di cui al punto 1 e nati nello stesso mese dello stesso anno: il numero di registrazione unico dell’attività dello stabilimento di nascita, l’anno ed il mese di nascita, la tipologia, l’ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione autorizzati per tali animali, il numero totale di animali dell’insieme, la razza, il sesso;

b) per ciascun animale identificato individualmente come previsto al punto 2: la data di nascita; il codice identificativo univoco dell’animale, la tipologia, l’ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione autorizzati per tali animali, la razza, il sesso, con la possibilità di inserire la data di castrazione. Il genotipo è registrato successivamente dalla ASL per i nati nello stabilimento.

L’operatore per ciascun insieme di ovini o caprini con identificazione semplificata registra in BDN le morti e comunica i furti e gli smarrimenti come previsto all’art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs. I&R, specificando la data e il numero di capi interessati dall’evento. Con tali registrazioni e quelle inerenti alle movimentazioni ai sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del presente manuale, in BDN è automaticamente aggiornato il numero di capi presenti per insieme. Ciascun evento registrato in BDN comporta l’aggiornamento automatico del numero di animali dell’insieme di ovini e caprini con lo stesso mese ed anno di nascita.

L’operatore per ciascun animale identificato con codice individuale registra in BDN le morti, e comunica i furti e gli smarrimenti come previsto all’art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs.Con tali registrazioni e quelle inerenti alle movimentazioni ai sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del presente manuale, in BDN sono automaticamente aggiornate le informazioni per ciascun animale.

Aggiornato il 20 Novembre 2024 da ATS Montagna