Vista la situazione nazionale che vede presente sul nostro territorio (anche lombardo) la Peste Suina Africana (PSA) quanto attinente all’anagrafe delle specie zootecniche assume particolare valore e importanza nel suino.
In base al MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R -Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23)-L’operatore che detiene suini provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato conformemente all’articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 nello stabilimento di nascita entro i 70 giorni dalla nascita, e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante un marchio auricolare convenzionale o elettronico apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale. Ad eccezione dei suini a mantello pigmentato, quali i suini di razze autoctone a mantello nero ed i cinghiali, l’operatore può provvedere a identificare i suini, in alternativa alle modalità riportate al punto 1, mediante tatuaggio eseguito sul padiglione auricolare sinistro recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale. Il tatuaggio riportante il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita può essere eseguito sulla parte esterna di una o entrambe le cosce del suino solo in caso di specifica autorizzazione della DGSAF rilasciata su richiesta dell’operatore. L’operatore registra in BDN, entro 7 giorni dalla loro identificazione, l’insieme di suini indicandone il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita, il mese e l’anno di nascita, la tipologia di suini detenuti (maiali o cinghiali), la tipologia e l’ubicazione dei mezzi identificativi e il numero totale di animali di tale insieme. L’operatore per ciascuna partita di suini registra in BDN le morti entro 7 giorni e comunica i furti e gli smarrimenti entro 48 ore come previsto all’art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs. I&R, specificando il mese e l’anno dell’evento, il numero e la categoria dei capi interessati . Con tali registrazioni e quelle inerenti alle movimentazioni ai sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del manuale, in BDN è automaticamente aggiornato il numero di capi presenti per partita.
Aggiornato il 20 Novembre 2024 da ATS Montagna