L’amianto
L’amianto, o asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa utilizzato da molto tempo per le sue particolari caratteristiche di leggerezza e di resistenza al fuoco e al calore. Visti gli aspetti sanitari correlati, la Legge n. 257 del 1992 ha vietato l’impiego dell’amianto per la fabbricazione di qualsiasi manufatto e la L.R. della Lombardia n. 17 del 29/092003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto” ne attua le disposizioni.
Perché è pericoloso
È pericoloso essenzialmente perché le fibre di amianto, molto sottili, tendono a sfaldarsi, dividendosi longitudinalmente, rimangono sospese in aria e vengono respirate. È, quindi, necessario ridurre il più possibile l’inalazione e non disperderle nell’ambiente per eliminare il rischio di tumori (principalmente polmone, pleura, laringe).
Per questo motivo qualsiasi operazione di trattamento o rimozione deve essere effettuato da imprese specializzate autorizzate, iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, consultabili sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it/.
Prodotti in cui si trova il cemento-amianto:
- Lastre di grande formato per rivestimento facciate
- Lastre per tetti e facciate, lastre ondulate
- Canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico
- Elementi prefabbricati e articoli da giardino (es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per tennis da tavolo)
- Rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)
- Guarnizioni di tenuta (in gomma composita)
- Amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento acustico e termico)
- Pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)
- Rivestimenti (pavimenti e pareti)
- Stuoie (coibentazione di tubi)
- Mastici antifuoco (canalette di cavi)
- Cartone (isolamento termico, protezione antincendio)
- Materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)
- Riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)
- Funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
- Prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco)
- Tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi muro)
Obblighi per i cittadini proprietari di manufatti contenenti amianto: l’auto notifica
Il cittadino proprietario di manufatti contenenti amianto, il gestore dell’attività, l’amministratore di condominio o l’avente titolo del fabbricato ha l’obbligo di censirlo, utilizzando il modello NA/1 (modulo di auto notifica regionale)
Il modulo NA/1 – NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI -, debitamente compilato e sottoscritto, dev’essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) della sede di interesse del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente;
- per i Comuni del Distretto della Valtellina e dell’Alto Lario:
pec dips.sondrio@pec.ats-montagna.it
- per i Comuni del Distretto della Valcamonica:
pec dips.vcs@pec.ats-montagna.it
Regione Lombardia, con legge n. 14 del 31/07/2012 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)”, ha introdotto una sanzione amministrativa in caso di inadempienza.
Rimozione amianto
Il cittadino che intende rimuovere materiali contenenti amianto deve incaricare, per l’effettuazione dei lavori, un’impresa specializzata, scegliendola tra quelle iscritte all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, consultabile sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it
Allegati
D.D.G.13237_2008_Protocollo_x_Indice_degrado_amianto
Segnalazioni dei cittadini relativi a siti (non di proprietà) con presenza di amianto – La segnalazione
Le segnalazioni dei cittadini relativi a siti con presenza di materiale contenente amianto devono essere fatte secondo le seguenti modalità:
– per le coperture in cemento amianto: al Comune dove è stata riscontrata la presenza di materiale contenente amianto. Sarà competenza del Comune chiedere al proprietario o all’amministratore dell’edificio di presentare la valutazione dello stato di conservazione del suddetto materiale;
– per i rifiuti abbondanti contenenti amianto: al Comune dove è stata riscontrata la presenza del suddetto materiale. Il Comune gestirà la segnalazione con ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze;
– per la manomissione in atto di manufatti contenenti amianto: la richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto deve essere fatta al Servizio Igiene, Sanità Pubblica, Salute – Ambiente territorialmente competente, che ha il compito, qualora accertata la necessità di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica, di attivare le verifiche del caso eventualmente coinvolgendo Comune e/o ARPA e/o Provincia per le rispettive competenze.
Le segnalazioni dei cittadini relative a siti con presenza di amianto sono gratuite.
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Aggiornato il 13 Agosto 2024 da ATS Montagna