Covid-19, tutti gli aggiornamenti previsti dall’ultimo Decreto.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.5 del 4 febbraio cambiano le disposizioni per quanto riguarda il settore scolastico e con la Circolare Ministeriale 9498, sempre del 4 febbraio, vengono aggiornate anche le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2.
SCUOLE
Sono sospesi tutti i provvedimenti sanitari attivi ad oggi, quarantena e sorveglianza con testing, per NIDI, INFANZIA E PRIMARIA in cui si sono verificati meno di 5 casi tra gli alunni.
Per le classi della scuola SECONDARIA, in cui si sono verificati almeno 2 casi tra gli alunni, si applica il regime dell’auto-sorveglianza o quarantena a seconda dello stato vaccinale e/o di guarigione. La durata della quarantena è di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo al termine dei quali deve essere eseguito un tampone antigenico o molecolare con esito negativo. Nel computo dei casi non vanno considerati docenti, educatori o collaboratori scolastici. Il rientro in classe sarà comunicato e organizzato direttamente dalle Scuole, con l’utilizzo della mascherina FFP2 ove previsto.
MISURE DI QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA
Le indicazioni relative alle misure sanitarie di autosorveglianza e quarantena sono aggiornate per le seguenti due categorie:
1) per i contatti stretti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
si applica la misura dell’AUTOSORVEGLIANZA della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
2) per i contatti stretti asintomatici che non rientrano nelle categorie di cui al punto 1):
si applica la misura di QUARANTENA della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Aggiornato il 9 Febbraio 2022 da ATS Montagna