In seguito all’entrata in vigore della nuova codifica delle esenzioni per età e reddito, gli assistiti non devono più autocertificare il diritto a tale esenzione al momento della fruizione della prestazione specialistica e/o farmaceutica.
Le nuove codifiche di esenzione sono infatti disponibili in via informatica nell’anagrafe regionale (o sistema informatico) e sono visualizzabili direttamente dal medico prescrittore, al momento della compilazione dell’impegnativa.
Mentre i codici di esenzione E02, E05, E12 ed E13 sono registrati in anagrafe regionale a seguito di autocertificazione presentata dal cittadino con le modalità più avanti descritte, i codici di esenzione E01, E03 ed E04 sono direttamente riportati nel sistema informatico dal Ministero della Finanze (MEF) ed aggiornati al 31 marzo di ogni anno.
Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione dal ticket per età e reddito può verificare il proprio stato di diritto in uno dei seguenti modi:
– presso gli Uffici Scelte Revoche della propria ASST di appartenenza ;
– presso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia;
– online sul sito www.crs.regione.lombardia.it utilizzando la carta regionale dei servizi.
Nel caso in cui il codice di esenzione non sia presente in anagrafica regionale, il cittadino deve autocertificare il proprio diritto.
Modalità per effettuare l’autocertificazione
Per ottenere l’attestato di esenzione, l’assistito in possesso dei requisiti deve effettuare l’autocertificazione in una delle seguenti modalità:
– online sul sito www.crs.regione.lombardia.it utilizzando la carta regionale dei servizi;
– presentandosi presso gli Uffici Scelte e Revoche, con la propria carta regionale dei servizi, eventuale codice PIN e la fotocopia del documento d’identità.
Al fine di agevolare il rilascio dell’attestato per gli assistiti che, in particolare, sono impossibilitati a recarsi personalmente presso gli Uffici Scelte e Revoche, si indicano le seguenti modalità:
- l’assistito incarica il familiare/conoscente a recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per ritirare il modulo corrispondente alla propria tipologia, o meglio può scaricare direttamente il modulo in formato editabile pubblicato di seguito per ciascuna categoria esente;
- il modulo compilato unitamente alla carte regionale dei servizi ed alla copia del documento di identità dello stesso titolare, possono essere presentati allo sportello di scelta e revoca dal familiare/conoscente incaricato, senza alcuna delega;
- l’operatore di scelta e revoca è tenuto a rilasciare l’attestato e contestualmente registrare il codice di esenzione in anagrafica regionale.
Sono categorie esenti:
- minori di 14 anni (fino al compimento del 14° anno di età, indipendentemente dalla posizione reddituale del nucleo familiare di appartenenza) validità in Regione Lombardia;
- minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98, validità nazionale;
- cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98;
- cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale compreso tra i € 36.151,98 e € 38.500,00;
- titolari di pensione più familiari fiscalmente a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
- titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico;
- titolari di pensione sociale e loro familiari fiscalmente a carico;
- Lavoratore/trice in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà difensivo e loro familiari fiscalmente a carico, anche nel caso di figli a carico al 50%, senza limite di reddito, per la durata della condizione.
- disoccupati (cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo “licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato” una attività di lavoro dipendente o autonomo) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al Centro per l’Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- disoccupati (cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo “licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato” una attività di lavoro dipendente o autonomo) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al Centro per l’Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo superiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
Cosa fare
Per far valere il diritto all’esenzione dal ticket è necessario seguire alcune indicazioni, a seconda della categoria di appartenenza:
Minori di 14 anni senza limiti di reddito
(Cod. E11 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
Non è necessaria alcuna autocertificazione in quanto il diritto alla esenzione è disponibile nel sistema informatico ed il codice viene indicato dal medico prescrittore sulla ricetta. L’esenzione E11 resta valida fino al compimento del 14° anno di età ed è applicabile ai soli soggetti iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo.
Minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica)
Il diritto all’esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Per fruire di prestazioni specialistiche presso strutture fuori Regione Lombardia (laddove i sistemi informatici sono differenti), è necessario che il genitore/tutore si rechi presso gli Uffici Scelte e Revoche per il rilascio dell’attestato di esenzione, compilando l’autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
Cittadini di età superiore ai 65 anni e con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica).
Il diritto all’esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l’assistito verifichi l’assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Cittadini di età superiore a 65 anni e reddito complessivo familiare fiscale tra € 36.151,98 ed € 38.500,00
(Cod. E05 a validità regionale per la specialistica)
Per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) devono recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Titolari di pensione più familiari fiscalmente a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Cod. esenzione a 6 cifre a validità regionale per la farmaceutica)
Per ottenere l’attestato di esenzione tali assistiti devono recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento di identità dell’interessato.
N.B. per “titolari di pensione” si intendono tutti i titolari di pensione a “vario titolo” – ad esempio di reversibilità -. Si precisa che, per l’esenzione specialistica, il titolare di pensione a “vario titolo”, con i limiti di reddito sopracitati, è esente solo al compimento del 65° anno di età (cod. E01).
Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e familiari fiscalmente a carico con reddito familiare fiscale inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Cod. E04 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Il diritto all’esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l’assistito verifichi l’assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Si precisa che i titolari di pensione al minimo con meno di 60 anni, per la prescrizione farmaceutica continuano ad utilizzare l’attestato di esenzione con codice a 6 cifre (a validità regionale).
Titolari di pensione sociale e familiari fiscalmente a carico (Cod. E03 validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Il diritto all’esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l’assistito verifichi l’assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
A partire dal 1° gennaio 2012, la validità del codice E03 garantisce, sia per i titolari di pensione sociale che per i familiari fiscalmente a carico, l’esenzione per la farmaceutica a livello regionale.
Lavoratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga e in contratto di solidarietà difensiva e familiari fiscalmente a loro carico, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, no superiore ai massimali previsti dalla Circolare dell’INPS n. 20 del 08/02/2012
(Cod. E13 a validità regionale per la specialistica e per la famaceutica)
A partire dal 01/01/2013 il codice di esenzione E13 sostituisce il codice E08,introducendo nuovi limiti di reddito entro i quali il cittadino può beneficiare dell’esenzione.
Per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Disoccupati e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico
(Cod. E02 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrata nel sistema informatico) ci si deve recare prsso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici ai Centri per l’impiego e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale superiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico e inferiore o pari a 27.000
(Cod. E12 a validità regionale per la specilistica e la farmaceutica)
A partire dal 01/01/2013 il codice di esenzione E12 sostituisce il codice di esezione E09.
Per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Le autocertificazioni di cui ai codici E01, E05, E03, E04, E12, E02, E13, così come le esenzioni di cui ai codici E01, E03, E04 caricate in anagrafe regionale dal Ministero delle Finanze (MEF), mantengono la loro validità fintanto che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino, superando in tal modo la necessità per lo stesso di presentarsi ogni anno presso i distretti ASL per rinnovare l’autocertificazione del diritto.
Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito, devono darne tempestivamente comunicazione all’Ufficio Scelte e Revoche della propria ASST o via internet (www.crs.lombardia.it) utilizzando la carta regionale dei servizi; in tal caso l’autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.
Gli assistiti provenienti da altre regioni non iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo, sulla cui ricetta il medico non abbia apposto alcun codice di esenzione nazionale, pagano le quote ticket.
Qualora al medico prescrittore non risulti in anagrafe regionale l’informazione relativa al codice di esenzione, può utilizzare la documentazione di cui lo stesso cittadino è in possesso.
In tutti i casi in cui la ricetta non presenta l’indicazione dell’esenzione, questa non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Scelte e Revoche delle ASST di appartenenza:
Aggiornato il 16 Aprile 2019 da ATS Montagna